Molte volte succede che il lavoratore dipendente decida di lasciare il proprio lavoro per mettersi in proprio aprendo la partita Iva. Nessuno vieta che tra i nuovi clienti della  attività con partita iva ci possa essere anche il precedente datore di lavoro. Tuttavia laddove colui che si è licenziato o che rimanendo dipendente ha deciso comunque di aprire una sua attività, voglia optare per il regime forfetario, deve tenere conto del fatto che dal suo datore di lavoro non può provenire la maggior parte dei ricavi/compensi conseguiti nel corso dell’anno.

Infatti, il Fisco in questo caso potrebbe sospettare che ci sia stato un semplice camuffamento del rapporto di lavoro che permetterebbe all’azienda di risparmiare sul costo del lavoratore.

Detto ciò, vediamo quali sono le verifiche e soprattutto gli accorgimenti che il lavatore dipendente o l’ex lavoratore deve prendere nel corso d’anno per evitare di dover abbandonare il regime forfettario.

Il regime forfettario. Le cause di esclusione

Prima di entrare nello specifico della questione è utile riprendere le cause di esclusione all’applicazione del forfettario. Al di là del discorso oramai assimilato sul limite di 85.000 di ricavi/compensi. O sul limite di 20.000 euro lordi per spese per lavoro per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto

Ebbene, il regime forfetario è escluso per:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Queste sono solo alcune delle cause di esclusione.

Infatti, ce ne sono altre.

Altre cause di esclusione dal forfettario

Non possono accedere al forfettario:

  1. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  2. coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  3. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. Fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  4. coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Delle ulteriori cause di esclusione nello specifico vogliamo soffermarci sulla n°3.

Forfettario. Se sei in questa condizione a fine anno devi abbandonare

Dunque, abbiamo detto che non si applica il forfettario a chi lavoratore dipendente o ex lavoratore dipendente apre la partita iva ed esercita prevalentemente l’attività:

  • nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta;
  • nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato.

Cosa vuol dire esercizio prevalente dell’attività? Ebbene il parametro da prendere a riferimento non può che essere quello dei ricavi/compensi.

Nei fatti se la maggior parte dei ricavi (o compensi) incassati nel corso dell’anno provengono dal datore di lavoro (o ex datore di lavoro dei due anni precedenti) il forfetario non è ammesso.

Da qui può sorgere spontanea una domanda. Come si fa a sapere in anticipo se i ricavi del datore di lavoro saranno prevalenti? Diciamo subito che ci vorrebbe una sfera di cristallo. Proprio per questo non è una cosa che si può sapere a priori.

Ecco perché l’Agenzia delle entrate nella circolare n° 9/2019 sul forfettario  ha affermato che:

Il requisito della prevalenza andrà inteso in senso assoluto, con la conseguenza che, per integrare la causa ostativa, occorrerà che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti a essi riconducibili siano in ogni caso superiori al 50 per cento.

Verifiche e requisiti

Da qui, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.

Tanto per fare un esempio: se a fine 2024, i ricavi incassati dal contribuente X in regime forfettario provengono per oltre il 50% dal datore di lavoro ( o ex datore di lavoro dei due anni precedenti) nel 2025 non sarà possibile rimanere nel forfetario.

Ecco perché nel titolo parliamo di condizione da verificare a fine anno.

Non dovrà effettuare alcuna verifica il lavoratore che:

  • abbia cessato il rapporto di lavoro anteriormente ai due periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario;
  • sia andato in pensionamento obbligatorio.

Al contrario, dovrà verificare la causa ostativa colui che si è dimesso o è stato licenziato e apre la partita iva fatturando all’ex datore di lavoro. Ovvero a soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili dell’esercizio prevalente dell’attività di impresa o di lavoro autonomo.

A ogni modo, bisogna considerare tutte le novità sul regime forfettario 2024.

Riassumendo…

  • La legge permette al contribuente di iniziare l’attività in regime forfetario anche se si collabora con il proprio datore di lavoro;
  • a fine anno sarà necessario effettuare una specifica verifica;
  • i ricavi conseguiti o i compensi percepiti non devono provenire per oltre il 50% dal datore di lavoro;
  • in caso contrario, nell’anno successivo il regime forfettario non può essere applicato.