Con la circolare n°23/2023, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulle novità introdotte dal DL 51/2023, c.d. decreto Lavoro in materia di fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti. I dipendenti con figli a carico possono sfruttare una soglia di esenzione fiscale e contributiva più alta per i benefits riconosciuti dal datore di lavoro. Infatti, per tali soggetti non opera la soglia di 258,23 euro ma quella ben più alta di 3.000 euro.

Lo stesso decreto fa rientrare tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas”.

Vediamo nello specifico quali sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°23.

Fringe benefit. Soglia di esenzione fiscale e contributiva a 3.000 euro

L’art.40 del DL Lavoro dispone quanto segue:

Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Dunque, per i titolari di reddito da lavoro dipendente ( o redditi ad essi assimilati), sono esenti dall’Irpef così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro.

Fringe benefit a 3.000 euro. I chiarimenti del Fisco (circolare n° 23)

Proprio sulla novità in parola si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la circolare n°23.

Tra i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia, si segnala che:

  • rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • la soglia di 3.000 euro si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;
  • poiché sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili), questo limite di reddito – che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni – deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno.

Nella circolare in esame viene messo nero su bianco che, possono sfruttare la soglia di esenzione fiscale e contributiva più alta entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

Dunque, la soglia di 3.000 euro si applica ad entrambi i genitori. In tal modo viene confermata la nostra indicazione operativa riportata nell’approfondimento Fringe benefit esentasse fino a 3.000 euro. Agevolazione per entrambi i genitori.

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto. Ciò indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti.

Riassumendo…

  • Il DL Lavoro ha innalzato la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit da 258,23 euro a 3.000 euro;
  • la novità riguarda solo i lavoratori dipendenti con figli a carico;
  • la soglia di esenzione spetta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato. Anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.