La detassazione dei fringe benefits (beni e servizi ceduti ai lavoratori) è espressamente prevista dall’art. 51 del TUIR (Testo unico imposte sul redditi). Qui sono indicate le voci che compongono il reddito da lavoro dipendente. In dettaglio, secondo tale articolo,

il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Il comma dello stesso art. 51 stabilisce che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente e, quindi, è esente IRPEF il valore dei beni e dei servizi erogati dal proprio datore di lavoro se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23.

Se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Fringe benefits, il nuovo limite è 600 euro nel 2022

Quel limite di 258,23 euro è stato già oggetto di modifiche negli ultimi anni. In particolare, con l’art. 112 del c.d. decreto Agosto (anno 2020), il legislatore, decideva di incrementare, per il solo periodo di imposta 2020, il limite di esenzione dei fringe benefits ai dipendenti. La soglia era raddoppiata. Quindi, da 258,23 euro passava a 516,46 euro.

Successivamente il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) confermava il raddoppio anche periodo d’imposta 2021.

Ora il decreto Aiuti bis interviene ancora. Questa volta la soglia di esenzione IRPEF dei fringe benefits passa, per il solo anno d’imposta 2022, a 600 euro.

Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF del lavoratore e, quindi, soggetto a tassazione.