Il fine settimana di Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si vota. L’elezione riguarda 76 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Si vota anche per l’elezione del consiglio e del presidente della giunta regionale in Piemonte, e per il turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Molti saranno i presidenti dei seggi, scrutatori, segretari ecc. che saranno impegnati nella due giornate (sfogli compresi). Alcuni di loro sono lavoratori ed hanno diritto alle c.

d. giornate compensative dal lavoro. Si tratta del diritto a godere di giorni lavorativi di riposo successivi alle elezioni.

Torna vivo, dunque, il dibattito su come e quando tali giornate di riposo possano essere godute. Quindi, se nei giorni immediatamente successivi o anche in quelli dopo ancora.

Il diritto ai giorni di riposo dopo le elezioni

In Italia, la gestione delle giornate compensative per i partecipanti ai seggi elettorali è regolamentata dall’articolo 119 del DPR n. 361 del 30 marzo 1957. Questa normativa stabilisce chiaramente le disposizioni riguardanti il diritto al riposo compensativo per coloro che partecipano alle attività elettorali.

Tuttavia, il dibattito su come e quando tali giornate di riposo possano essere godute, anche dopo la conclusione delle elezioni, è stato oggetto di numerose interpretazioni e discussioni.

L’implementazione pratica di queste giornate di riposo richiede un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro. La normativa prevede infatti che il recupero delle ore lavorative perse durante le elezioni debba tenere conto delle esigenze di servizio. Questo significa che, pur avendo diritto al riposo, i lavoratori devono trovare un equilibrio con le necessità operative dell’azienda.

Un aspetto fondamentale riguarda il momento in cui queste giornate compensative possono essere godute. Non è strettamente necessario che il riposo venga preso il giorno successivo alle elezioni. Piuttosto, è consigliato che il recupero avvenga nei giorni immediatamente successivi alla fine dell’evento elettorale.

Questa flessibilità permette di organizzare il lavoro in modo tale da non compromettere le attività lavorative, rispettando comunque il diritto al riposo dei partecipanti ai seggi.

Gestione giornate compensative dopo le elezioni: serve flessibilità

È essenziale che sia i lavoratori sia i datori di lavoro siano consapevoli dell’importanza di bilanciare il diritto al riposo con le esigenze di servizio. Una comunicazione chiara e una pianificazione accurata sono fondamentali per garantire che entrambi i diritti siano rispettati. Le giornate compensative devono essere viste come un diritto legittimo per chi si impegna nelle attività elettorali, ma devono anche essere gestite in modo tale da non creare disagi significativi nell’organizzazione del lavoro.

Per chi è coinvolto nell’organizzazione o nella partecipazione alle elezioni, è cruciale essere ben informati sui propri diritti riguardanti le giornate compensative di riposo. Conoscere le normative e le sentenze rilevanti, come quella della Corte Costituzionale (sentenza n. 452/1991), può aiutare i lavoratori a negoziare in modo efficace con i loro datori di lavoro. Questo non solo tutela i diritti dei lavoratori ma favorisce anche un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

La menzionata sentenza enuncia il principio secondo cui, i giorni di riposo compensativo dovrebbero essere presi subito dopo l’attività elettorale. Questo principio mirerebbe a garantire che chi partecipa alle elezioni possa recuperare le energie senza ritardi eccessivi. Il condizionale evidenzia si tratta di una raccomandazione e non di un obbligo, lasciando quindi spazio alla flessibilità decisionale tra lavoratore e azienda.

Ad esempio, se il giorno 10 giugno 2024 l’azienda in cui lavora lo scrutatore del 9 giugno ha necessità che questi vada a lavoro, può concordare con quest’ultimo che la giornata compensativa sia presa, invece che il 10 giugno, il giorno 11 giugno e altro giorno successivo.

Riassumendo

  • l’articolo 119 del DPR n. 361/1957 regola le giornate compensative per i partecipanti ai seggi.
  • la sentenza n. 452/1991 della Corte Costituzionale stabilirebbe riposi immediati dopo l’attività elettorale.
  • il recupero delle ore deve, tuttavia, deve essere concordato con il datore di lavoro
  • il riposo non deve, quindi, necessariamente avvenire subito, ma nei giorni successivi all’elezione
  • è essenziale bilanciare il diritto al riposo con le esigenze di servizio aziendale.