Il bonus barriere architettoniche potrà essere richiesto anche il prossimo anno. Infatti, l’ultima legge di bilancio (L.197/2022) ha prorogato il bonus fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, a oggi è confermato che rimane in essere la possibilità di sfruttare l’agevolazione anche sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito.

In questo approfondimento andremo a riprendere le principali peculiarità del bonus fornendo una guida a chi vorrebbe sfruttare il bonus 75% per ristrutturare la propria casa. Possono essere oggetto di bonus anche gli edifici non residenziali.

Si pensi all’immobile in cui è svolta l’attività di impresa o di lavoro autonomo.

Il bonus barriere architettoniche

Il bonus barriere architettoniche, ex art.119-ter del DL 34/2020, decreto Rilancio, consiste in un’agevolazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.  Come detto, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Per dirla tutta, anche prima dell’introduzione di tale specifica agevolazione, i suddetti interventi potevano essere agevolati già con il bonus ristrutturazione al 50% o con il superbonus.

Tuttavia, il 75%, riconducibile all’art.119-ter, è l’unica agevolazione a carattere generale per la quale è ancora possibile lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Andando più nello specifico, la detrazione Irpef (o Ires) in parola, agevola al 75% le spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Gli interventi agevolati

Seppur il riferimento agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, possa far pensare che i lavori agevolati con il bonus 75% non siano molti, c’è da dire che invece non è così.

Infatti, ad esempio, rientra nel 75%:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale e ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4);
  • ecc.

I lavori sono agevolati anche in assenza di disabili nell’immobile oggetto di lavori.

Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Bonus barriere architettoniche: sarà il bonus del 2024, ecco perché

Noi di Investire Oggi riteniamo che l’agevolazione bonus barriere architettoniche sarà quella che avrà maggiore consenso nel 2024.

Infatti:

  • non sono previste particolari condizioni di accesso alla misura;
  • è riservata alla generalità dei contribuenti;
  • consente lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Sulla platea dei beneficiari c’è da dire che il bonus spetta: alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Le delibere condominiali per il bonus 75%

Un ulteriore aspetto riguarda le delibere condominiali richieste per autorizzare i lavori. Ebbene, dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).

Come ben evidenziato sul portale dell’Agenzia delle entrate, nella sezione eliminazione delle barriere architettoniche:

Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto gli interventi agevolati con il “Superbonus” e l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).

Anche l’Iva applicata ai lavori è agevolata con il bonus 75%.

A ogni modo, è necessario conservare una serie di documenti da esibire in caso di controlli sul bonus 75%

Riassumendo…

  • Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche spetterà anche nel 2024;
  • è confermata l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito;
  • sono ammessi al bonus gli edifici di qualsiasi categoria catastale.