Rifiutare di sottoporsi all’alcoltest evita la revoca della patente. Per un automobilista in stato di ebbrezza, e consapevole di aver bevuto molto prima di mettersi alla giuda, quasi gli conviene rifiutare il test alcolemico onde evitare di farsi revocare la patente di guida. Così ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione. Ovviamente questo comporta comunque l’applicazione della sanzione prevista dal Codice della Strada per guida con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l, quindi il massimo.

Rifiuto di sottoporsi ad alcoltest

Più precisamente, laddove il conducente di un veicolo si opponga all’accertamento rifiutando di sottoporsi ad alcoltest, la legge prevede che egli venga sanzionato allo stesso modo che se si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebbrezza, quindi con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno, oltre che con la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, se di sua proprietà.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10038 / 2019 ha confermato la legittimità della revoca della patente prevista per chi viene trovato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l dall’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada. Tuttavia, qualora l’automobilista si rifiuta di effettuare l’alcoltest, non può essere colpito dalla sanzione accessoria di revoca della patente in quanto non viene accertato in concreto il superamento del limite di 1,5 g/l, mentre è confermata la sanzione della “sospensione” della patente di guida da uno a due anni. La motivazione dei giudici starebbe nel fatto che il reato di guida in stato di ebbrezza determina un pericolo per la collettività, mentre il rifiuto di sottoporsi al test frappone ostacoli ai controlli.

Le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza con alcoltest

Ricordiamo le sanzioni previste per chi guida in stato di ebbrezza e si sottopone ad alcoltest in bse al tasso alcol emico:

  • tra 0,5 e 0,8 g/litro: si paga una sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro. Questa violazione fa scattare anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
  • tra 0,8 e 1,5 g/litro: la faccenda si fa molto più seria, la violazione diventa reato e si è puniti con una ammenda che va da 800 a 3.200 euro e arresto fino a un massimo di 6 mesi, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a un anno;
  • oltre gli 1,5 g/litro: la pena è ancora più grave, infatti è prevista un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a un anno, la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a una persona estranea al reato, la sospensione della patente è raddoppiata. La patente è invece revocata in caso di recidiva, cioè ripetizione del reato, nell’arco di due anni. La macchina può essere sottoposta a sequestro e, con la sentenza di condanna, viene definitivamente confiscata (cioè passa in proprietà allo Stato), almeno che non appartenga a persona estranea al reato.

Sanzioni doppie in caso di incidente

Qualora chi guida in stato di ebbrezza causi incidente, le sanzioni saranno raddoppiate e il veicolo sarà sottoposto a fermo amministrativo, a meno che sia intestato a persona diversa dal conducente.

Chi provoca un sinistro stradale può restare privo di patente di guida per un periodo di 3 anni (o più). Tale periodo decorre dal momento del decreto di condanna da parte del Giudice e non dall’accertamento del reato.

Le sanzioni per i conducenti di età inferiore a 21 anni

Per i neopatentati la legge è più severa. I conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni o siano conducenti professionali e stiano svolgendo la propria attività non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.

Per costoro, la guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l comporta un’ammenda da euro 164 a euro 663 e la decurtazione di cinque punti sulla patente; quella con tasso compreso tra a 0,5 e 0,8 g/l comporta una sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria, la guida con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l comporta un aumento delle sanzioni ordinarie da 1/3 alla metà.