Se hai già iniziato i lavori con il bonus 110, ecco cosa devi controllare nei documenti. Ed anche a quali scadenze bisogna prestare molta attenzione. Dato che sulla maxi-agevolazione di Stato c’è un prima ed un dopo. Lo spartiacque, in particolare, è rappresentato dal nuovo modulo unico. Quello che è stato introdotto grazie al decreto Semplificazioni bis. Ovverosia, la nuova Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) semplificata.

In altre parole, se hai già iniziato i lavori con il bonus 110 prima dell’entrata in vigore della nuova Cila semplificata, cosa bisogna fare? In tal caso possono infatti presentarsi diverse situazioni.

Anche e proprio, come sopra accennato, per quel che riguarda le scadenze da rispettare.

Hai già iniziato i lavori con il bonus 110? Cosa devi controllare nei documenti. Ed a quali scadenze prestare molta attenzione

Nel dettaglio, se hai già iniziato i lavori con il bonus 110, la data spartiacque è quella del 5 agosto del 2021. Corrispondente proprio all’entrata in vigore della nuova Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) semplificata.

Sugli interventi ante nuova Cila-Superbonus 110% si è espressa l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani. Con delle linee guida. Precisando, se hai già iniziato i lavori con il bonus 110, che al riguardo che c’è una doppia opzione.

Ovverosia, proseguire i lavori con la procedura già in essere. Oppure presentare la CILAS. Con la possibilità di richiedere, all’amministrazione comunale competente, il mantenimento della documentazione progettuale. Quella che è già presente agli atti.

Quali sono i vantaggi legati al passaggio alla nuova Cilas?

Se hai già iniziato i lavori con il bonus 110, il passaggio alla nuova Cilas offre dei vantaggi tangibili. In termini di semplificazione a livello burocratico. A partire dal fatto che, per l’elaborato progettuale, basta una descrizione in forma sintetica.

Così come, con la nuova Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) semplificata, decade l’obbligo di attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

Fatta salva, chiaramente, ogni valutazione sulla legittimità. Che possa poi far scattare il regime sanzionatorio.