I Furbetti dei Bonus Covid rischiano grosso, verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti

Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per l’assegnazione del Bonus Covid fino a 3.600 euro.
4 anni fa
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In questi giorni abbiamo tanto parlato delle nuove indennità previste dal decreto Sostegni, in particolare dei cosiddetti Bonus sport fino a 3600 euro a favore dei collaboratori sportivi. Sostanzialmente, si tratta di un’indennità, una tantum, a copertura delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo.
Per ottenere il nuovo bonus covid sport fino a 3600 euro, i collaboratori sportivi già beneficiari delle precedenti indennità dovranno confermare che il rapporto di collaborazione sia cessato, ridotto o sospeso a causa del COVID, e di non essere beneficiari di altri redditi.


Sport e Salute S.p.A., con un comunicato stampa del 4 aprile 2021, ha reso noto che effettuerà le verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per l’assegnazione dell’indennità soltanto dopo che la stessa indennità sia stata erogata. Ecco cosa rischiano i furbetti dei bonus covid.

Bonus Covid Sport, bisogna confermare la sussistenza dei requisiti

I collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità per i mesi precedenti hanno diritto all’erogazione automatica dei nuovi bonus. Ma attenzione, l’utente dovrà comunque confermare la permanenza dei presupposti per l’erogazione dell’indennità.

Si legga: Bonus 3.600 sport, la procedura automatica non è del tutto automatica. Attenzione, si rischia l’esclusione.

I collaboratori sportivi che renderanno la dichiarazione di conferma riceveranno il pagamento dell’indennità complessiva fino a 3600 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 automaticamente, senza dover presentare altra domanda.

Indebita percezione di contributi pubblici

Sport e Salute S.p.A., si legge nel comunicato stampa del 4 febbraio, “effettuerà verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle predette norme per l’assegnazione dell’indennità”. In caso di esito negativo, la stessa società provvederà al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità per “indebita percezione di contributi pubblici (ex art. 316-ter. c.p.)”.

Ai sensi dell’art. 316-ter. c.p.):

Chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.


Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica una sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro. In ogni caso, la sanzione non può superare il triplo del beneficio conseguito.

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