Dopo il Senato, anche la Camera pone la fiducia al decreto PNRR 2, che è così convertito in legge. Parliamo del decreto – legge 30 aprile n. 36. Novità per il bonus 110 nella sua forma del sismabonus.

Trova conferma anche l’obbligo di fattura elettronica forfettari dal 1° luglio 2022. Anticipo al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) per l’applicazione di sanzioni POS per i professionisti.

In materia di sismabonus, ricordiamo che il decreto Rilancio prevede che la detrazione fiscale sale al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

I dubbi

A questo proposito erano sollevati dubbi in merito alla tempistica per l’applicazione dello sgravio fiscale in caso di acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti con rogito entro il 30 giugno 2022).

In dettaglio, non era chiaro se entro il termine del 30 giugno 2022 (data entro cui deve essere stipulato l’atto di compravendita dell’immobile oggetto dei lavori) fosse necessario che

  • l’immobile avesse ottenuto l’agibilità, a seguito della presentazione al comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità
  • oppure se fosse sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico.

Sismabonus 110, il chiarimento nel PNRR 2

E’ su questo punto che interviene il PNRR 2. Il provvedimento chiarisce che l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.

Ciò a condizione che l’acquirente alla data del 30 giugno 2022 abbia:

  • sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato
  • versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta
  • ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali
  • ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4.