Il decreto crescita ha introdotto un credito d’imposta per gli affitti pagati dai titolari di partita Iva nel periodo di emergenza covid-19. L’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese che effettuano vendite al dettaglio e che presentano ricavi superiori a 5 milioni di euro.

 

Per le imprese multiattività, ad esempio coloro che svolgono sia vendite al dettaglio che all’ingrosso potrebbe essere problematica individuare la soglia dei ricavi.

 

Ecco in chiaro alcune possibile soluzioni operative.

Il tax credit locazioni

In considerazione dell’emergenza economica-sanitaria da covid-19, il D.

L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, ha previsto un credito d’imposta sugli affitti pagati dai titolari di partita iva.

 

In particolare, l’articolo 28 del Decreto, prevede:

 

  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione,
  • l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo.

 

Non rileva la categoria catastale dell’immobile ma il suo effettivo impiego.

 

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse (nei quali oltre alla messa a disposizione di vani ad uso ufficio viene fornita una ulteriore serie di servizi aggiuntivi) o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

 

Pertanto, ai fini del credito d’imposta, gli immobili devono essere destinati allo svolgimento delle seguenti attività: industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o  esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il limite dei ricavi

Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

 

Inoltre,  indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito è riconosciuto:

 

  • oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, anche
  • alle agenzie di viaggio e ai tour operator e alle strutture termali.

 

Ad ogni modo, l’agevolazione  è commisurata all’importo versato a titolo di canone di locazione nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

 Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

 

Attenzione al fatto che, il credito d’imposta spetta a condizione che le imprese richiedenti, abbiano subito:

 

  • una diminuzione del fatturato o
  • dei corrispettivi nel mese di riferimento agevolato,

 

di almeno il 50 per cento. Rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

 

Calo che non deve essere verificato per coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 o per coloro che operano nei comuni in cui era già in vigore lo stato di emergenza.

Il tax credit per le imprese multiattività

Il credito d’imposta in parola, spetta anche per le imprese che vendono al dettaglio, si pensi al negozio di abbigliamento, al parrucchiere ecc.

 

Difatti per tali imprese oil credito d’imposta è riconosciuto nella misura ordinaria del 60%; 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse  o di affitto d’azienda.

 

Tuttavia, per le  imprese esercenti attivita’ di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del decreto rilancio:

 

  • il credito d’imposta  spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento
  • e del 10 per cento in caso di affitto d’azienda o di contratto a prestazioni complesse, come sopra individuati.

 

Come deve essere verificata la suddetta soglia (ricavi inferiori, pari o superiori a 5 mln di euro) per le imprese multiattività?

 

Si pensi all’ingrosso di frutta che al contempo vende anche al dettaglio.

 

In tale caso potrebbe essere problematico verificare la soglia citata.

 

Ebbene, mancano chiarimenti ufficiali in tal senso.

 

Tuttavia, l’indicazione più attendibile sarebbe quella di verificare il monte ricavi solo in riferimento alle vendite al dettaglio. Tralasciando i ricavi afferenti le vendite all’ingrosso.

 

La verifica della perdita di fatturato di almeno il 50%, andrebbe rapportata solo sulla parte delle vendite al dettaglio.

 

Ad ogni modo, non rimane che attendere indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate.