Il contribuente che ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia e ha optato per un regime di tassazione alternativa rispetto a quello riservato ai lavoratori impatriati, negli anni successivi può cambiare la propria scelta e attivare il regime di favore per gli anni che residuano rispetto al primo quinquennio agevolato. Inoltre, al ricorrere delle condizioni previste dal legislatore può allungare la detassazione di ulteriori 5 anni.

Possono essere così riassunte le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 159/2024.

Il regime fiscale dei lavoratori impatriati

La questione analizzata dall’Agenzia delle entrate riguarda il regime fiscale impatriati ex art.16 del D.Lgs 147/2015. Pre riforma fiscale quindi.

I lavoratori, anche autonomi, che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia pagano l’Irpef:

  • sul 30% del reddito prodotto in Italia;
  • sul 10% laddove la residenza anagrafica sia spostata in una delle regioni del Sud Italia.

Il regime agevolato è riservato al lavoratore che: non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
si impegna a risiedervi per almeno due anni; l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Nel rispetto delle suddette condizioni, a partire dal periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita in Italia e nei successivi 4, il reddito è tassato con il regime fiscale agevolato.

La proroga di 5 anni del regime impatriati

C’è la possibilità di prorogare di ulteriori 5 anni il regime agevolato.

Nello specifico, il regime fiscale agevolato si applica per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori:

  • con almeno un figlio minorenne a carico;
  • che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.

Grazie alla proroga, i redditi prodotti in Italia dal lavoratore impartito concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare. Ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Dunque, anche post riforma fiscale, è ammesso il regime impatriati 5+5.

Impatriati. Ammesso ripensamento e proroga (risposta ADE)

Con la risposta n°159/2024 sul regime impatriati, l’Agenzia delle entrate ha analizzato la seguente situazione.

Un cittadino italiano ha dichiarato:

  • di essere stato residente negli Stati Uniti per oltre 10 anni e di essere rientrato in Italia il 18 aprile 2019, usufruendo del regime per neo­residenti di cui all’articolo 24­bis del TUIR, negli anni 2019, 2020 e 2021;
  • che, revocando l’opzione per il predetto regime, ha fruito del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del d.lgs. 147 del 2015, per i periodi di imposta 2022 e 2023.

A novembre 2022, ha acquistato un immobile di tipo residenziale (vedi pr. precedente).

Da qui, il lavoratore ha chiesto  se può beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio,  anche se al 31 dicembre 2019 non beneficiava di tale regime speciale pur avendone i requisiti, in quanto fruiva del regime per neo­residenti di cui all’articolo 24­bis del TUIR.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Per rispondere al quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle entrate riprende alcuni passaggi della circolare n. 17/E del 2017.

In tale documento di prassi è stato chiarito che

  • i regimi agevolativi «rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta;
  • il divieto di cumulo previsto dalla norma «non esclude l’ipotesi di un utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni d’imposta differenti, nel rispetto, ovviamente, dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme.

Ciò nella considerazione che un soggetto che sceglie un regime fiscale di vantaggio può fare affidamento, avendone i requisiti, su altro regime agevolativo che viene introdotto successivamente.

Dunque via libera al passaggio dal regime riservato ai neo residenti a quello previsto per gli impatriati.

Il lavoratore potrà applicare la detassazione anche per gli ulteriori 5 anni previsti dalla norma di riferimento.

Riassumendo…

  • Il ricorso al regime dei neo residenti non esclude il passaggio al regime degli impatriati;
  • è ammessa anche la proroga del regime per ulteriori 5 anni;
  • rileva la circostanza che il contribuente abbia fruito del regime speciale anche solo per alcune delle annualità delle prime 5 agevolate.