Lo schema di decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, ora giunto all’esame delle Commissioni parlamentari, stravolge il regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati ossia che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

Cambia tutto, dai requisiti per l’accesso alla detassazione del reddito alla durata del regime fiscale agevolato. Addirittura viene previsto anche un monte reddituale oltre il quale non opera alcuna agevolazione fiscale. Fermo restando che possono accedervi tanto i lavoratori dipendenti tanto gli autonomi. Compresi i redditi di impresa.

Detto ciò, è lecito chiedersi se le novità riguardano anche docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia.

A tal proposito, vediamo cosa prevede il nuovo decreto di riforma fiscale sulla fiscalità internazionale.

Impatriati. Con la riforma fiscale cambia tutto

L’art. 5 del decreto citato cambia le carte in tavola per chi decide di trasferirsi in Italia.

Nello specifico, il decreto sostituisce in toto il regime fiscale in favore dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Per gli impatriati sarà previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% su un ammontare di reddito non superiore a 600.000 euro al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni;
  • l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento e che non faccia parte, comunque, del suo stesso gruppo;
  • l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano;
  • devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Nei fatti, il regime fiscale cambia in tutti i suoi aspetti.

Se prima la detassazione poteva arrivare fino al 90% del reddito prodotto in Italia ora ci si ferma al 50%. Pe giunta con un monte reddituale agevolato che non può essere superiore a 600.000 euro. Inoltre non sarà possibile prorogare la fiscalità agevolata per un ulteriore quinquennio. Come invece avviene ora.

Tuttavia, con la residenza anagrafica in un Comune italiano entro fine anno si prendono i vecchi sconti.

Impatriati. Cosa cambia per docenti e ricercatori?

In premessa ci siamo chiesti se le novità in parola riguardano anche docenti e ricercatori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Ebbene, il decreto in esame prevede che resta impregiudicato il regime giuridico dei soggetti di cui all’articolo 44 del decreto- legge n. 78 del 2010 concernente gli incentivi per il rientro in Italia dei docenti e ricercatori residenti all’estero.

Dunque per docenti e ricercatori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia rimarranno le vecchie regole.

Da qui, rimane fermo il regime fiscale che consente di pagare l’Irpef solo sul 10% del reddito prodotto in Italia. Ciò vale per il periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 5.

Può accedere al regime agevolato chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e possiede i seguenti requisiti:

  • ha un titolo di studio universitario o a esso equiparato;
  • è stato residente all’estero non in maniera occasionale;
  • ha svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università;
  • acquisisce la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione (in caso di nuovo trasferimento all’estero, il beneficio viene meno dal periodo d’imposta in cui si perde la residenza fiscale in Italia).

Regime agevolato anche per i non iscritti all’AIRE?

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Per i docenti e i ricercatori trasferiti in Italia a partire dal 2020, la detassazione è estesa (Fonte portale Agenzia delle entrate-agevolazioni ricercatori):

  • a 8 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con un figlio minorenne o a carico oppure divenuti proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti;
  • a 11 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno due figli minorenni o a carico;
  • a 13 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico.

Anche tali previsioni di proroga sono confermate.

Riassumendo…

  • Il nuovo decreto legislativo sulla fiscalità internazionale cambia il regime fiscale agevolato previsto per gli impatriati;
  • sarà previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% su un ammontare di reddito non superiore a 600.000;
  • per docenti e ricercatori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia rimane il vecchio e molto conveniente regime agevolato.