Perde il lavoro è un evento che potrebbe avere conseguenze abbastanza pesanti per il lavoratore e la sua famiglia. Perdere il lavoro significa perdere la fonte del sostentamento economico necessario al vivere (anzi al sopravvivere) quotidiano. Ma non solo. Chi perde il lavoro vede calpestata anche un po’ di dignità. Ad ogni modo, dal punto di vista economico il legislatore tende la mano. C’è la NASPI (la c.d. disoccupazione).

Si tratta di un’indennità mensile pagata dall’INPS dietro domanda del lavoratore stesso.

Per averla è necessario, tuttavia, che siano rispettati determinati requisiti. Tra questi, la perdita involontaria dell’occupazione lavorativa. Quindi, il lavoratore deve essere licenziato. Non spetta la NASPI in caso di dimissioni, salvo il caso in cui si tratti di dimissioni per giusta causa.

Chi può averla

Possono chiedere la NASPI, sempre a condizione che il lavoro sia perso involontariamente, i dipendenti subordinati compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (ad esempio gli insegnanti supplenti).

Altro requisito è quello di poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

NASPI: domanda, pagamento e importo (massimo)

La NASPI si chiede all’INPS presentato apposita domanda (direttamente o anche tramite patronato). In merito alla decorrenza, la prestazione decorre

  • dall’ 8°giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’8° giorno. Ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’8° giorno successivo alla cessazione
  • dall’8° giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’8° giorno. Ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’8° giorno
  • dal 38° giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il 38° giorno. Ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il 38° giorno successivo al licenziamento.

In merito al pagamento, la prestazione è pagata mensilmente dall’INPS per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

È pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. Si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione. La riduzione scatta all’8° mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

È in ogni caso stabilito un importo massimo mensile. Per l’anno 2024 la NASPI massima mensile non può superare 1.550,42 euro (Circolare INPS n. 25 del 2024).

Riassumendo