Come deve essere documentato il valore delle criptovalute indicato nel 730 ai fini del pagamento della nuova imposta sulle cripto-attività? E’ ammessa un’autocertificazione ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da parte del Caf o del professionista abilitato?

Da quest’anno gli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività detenute all’estero possono essere assolti anche con il 730. Nello specifico è stato predisposto il nuovo quadro W. Nel 730 può essere liquidata sia l’IVIE che l’IVAFE. Nonchè la nuova imposta sulla detenzione di criptoàattività.

Vediamo quale documentazione serve per attestare un valore veritiero ai fini del pagamento dell’imposte sulle criptovalute indicate nel 730.

L’imposta sulle cripto-attività

La Legge di bilancio 2023 (L.n°197/2022) ha previsto una nuova imposta sul valore delle cripto-attività. 

In particolare, l’imposta pari al 2 per mille del valore delle cripto (come l’imposta di bollo), deve essere pagata:

  • da tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono cripto- attività sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo e
  • non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

Difatti, l’imposta scatta laddove non c’è già stato l’intervento di un intermediario che ha applicato l’imposta di bollo.

Dunque, in base alle indicazione di cui alla circolare n°30/2023 sulle cripto-attività: l’imposta sulle criptovalute nel 730 è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario; ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone.

Ancora:

In assenza di un intermediario residente che abbia applicato l’imposta di bollo, si applica l’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da un soggetto fiscalmente residente in Italia indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle stesse e del luogo in cui sono detenute.

Imposta cripto-attività: autocertificazioni bannate

Qual è l’importo sul quale deve essere calcolata l’imposta sulle cripto nel 730 ( o nel modello Redditi)?

Ebbene, la base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa.

Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato:

  • da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili;
  • o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.

Nel caso in cui le cripto-attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione.

Tel valore può essere oggetto di “autocertificazione”? 

La risposta è negativa. Nella circolare n°12 sul visto di conformità 730 tramite Caf, l’Agenzia delle entrate in primis ha chiarito che il valore delle cripto non è oggetto di visto di conformità. I controlli sono eseguiti sono nei confronti del contribuente.

Quest’ultimo:  è tenuto a documentare, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il valore delle cripto-attività sulla base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite le diverse fonti indicate con la citata circolare. Ne consegue che deve ritenersi esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal contribuente.

Nei fatti, le “autocertificazioni” sono bannate.

Riassumendo…

  • Da quest’anno gli obblighi di monitoraggio fiscale  possono essere assolti anche con il 730;
  • a tal fine è previsto il nuovo quadro W del 730;
  • nel 730 può essere liquidata sia l’IVIE che l’IVAFE, nonchè la nuova imposta sulla detenzione di criptoattività;
  • il valore sul quale calcolare l’imposta sulle criptovalute nel 730 non può essere oggetto di autocertificazione.