In redazione di Investire Oggi abbiamo ricevuto un quesito molto interessante sulla riforma della riscossione, nello specifico riferito all’impugnazione dell’estratto di ruolo in ipotesi di cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata. Dunque è più corretto parlare di impugnazione della cartella non notificata di cui si viene a conoscenza tramite “estratto”.

“Buongiorno, accedendo alla mia area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate riscossione ho potuto verificare che risulta a mio carico una cartella di circa 15.000 euro di cui io fino a oggi non ne ero a conoscenza. Solo grazie all’estratto di ruolo mi sono accorto del debito. Infatti non mi è stata notificata alcuna cartella. So che l’estratto di ruolo non può essere impugnato ossia non può essere oggetto di ricorso se non nei casi previsti espressamente previsti dalla legge. Ho sentito dire che il decreto di riforma fiscale ha ampliato le casistiche in cui l’estratto di ruolo può essere impugnato. Potreste darmi indicazioni più precise in merito? Grazie.”

L’impugnazione della cartelle non validamente notificata

Per rispondere al quesito inviato dal nostro lettore, dobbiamo partire da quelle che è la norma che dispone il divieto di impugnazione della cartella e del ruolo la cui notifica si considera non valida.

Il riferimento è all’art.12, c.4-bis del DPR 602/1973, formazione e contenuto dei ruoli.

L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.

40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Dunque, è possibile impugnare il ruolo (vedi iscrizione a ruolo) e la cartella non validamente notifica ma di cui si è presa visione tramite l’estratto di ruolo nei seguenti casi:

  • pregiudizio circa la partecipazione a gare d’appalto;
  • attivazione della procedura che fa scattare il blocco dei pagamenti PA;
  • perdita di un benefico nei rapporti con la P.A.

Dunque, in questi casi in cui la cartella non è stata validamente notificata, il contribuente prende conoscenza dell’esistenza del debito tramite estratto di ruolo; nei casi appena elencati di conseguenza si parla di impugnazione dell’estratto di ruolo. In realtà sarebbe più corretto parlare di ricorso contro la cartella non validamente notificata di cui il contribuente prende conoscenza tramite l’estratto di ruolo.

Si intende per estratto di ruolo un “elaborato informatico formato dall’esattore […] sostanzialmente contenente gli […] elementi della cartella […]”. Vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 4209/IV/2014, quindi anche gli “elementi” del ruolo afferente quella cartella.

Riforma della riscossione: quando si può impugnare l’estratto di ruolo (cartella non notificata)

In merito al quesito del nostro lettore, come dallo stesso affermato, il nuovo decreto di riforma della riscossione ampia le casistiche rispetto alle quali è ammessa l’impugnazione dell’estratto di ruolo.

Nello specifico, sarà possibile impugnarlo anche nei seguenti casi in cui la cartelle provoca un pregiudizio:

  • nell’ambito della procedure di cui alla crisi d’impresa (vedi D.Lgs 14/2019);
  • in riferimento ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
  • nei casi di cessione d’azienda.

Anche in questi casi sarà possibile impugnare l’estratto di ruolo.

Attenzione, non c’è ancora la certezza che tali ulteriori casistiche si applicheranno retroattivamente una volta pubblicato il decreto in Gazzetta ufficiale.

A ogni modo, non sono ammesse ulteriori ipotesi di impugnazione.

Estratto di ruolo. Come averlo?

E’ utile ricordare che il contribuente può prendere visione della propria posizione debitoria anche accedendo alla propria area riservata del portale ADER. Basta avere le credenziali SPID.

Inoltre, tramite il modello RD1, è possibile richiedere:

  1. la situazione debitoria complessiva;
  2. l’estratto di ruolo di specifici atti (la cartella ad esempio);
  3. copia relata di notifica dei suddetti atti;
  4. dichiarazione sostitutiva di pagamento dei specifici atti;
  5. copia dei moduli di pagamento della rateizzazione in corso.

Questi documenti possono essere ricevuti anche sul proprio indirizzo e-mail o PEC.

Riassumendo…

  • Il Governo ha approvato il decreto che riforma la riscossione;
  • sono ampliate la casistiche in cui è possibile impugnare l’estratto di ruolo;
  • l’estratto di ruolo potrà essere impugnato anche nei  casi di pregiudizio nell’ambito della procedure di cui alla crisi d’impresa o di cessione d’azienda.