Fa il suo debutto, il 16 giugno 2021, lo sconto IMU del 50% per i pensionati all’estero dopo la pausa del 2020. Entro il 16 giugno 2021, ricordiamo, è da versarsi l’acconto IMU 2021 (il saldo scade il 16 dicembre 2021).
Vecchia IMU per i pensionati all’estero: l’assimilazione ad abitazione principale
Fino all’IMU in vigore nel 2019, la normativa di riferimento stabiliva l’assimilazione ad abitazione principale (e, quindi, l’applicazione di tutte le agevolazioni previste, tra cui l’esonero dal tributo stesso)
per una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata o data in comodato d’uso.
Le cose, invece, non sono così con riferimento alla nuova IMU introdotta dal 2020 (legge di bilancio 2020), la quale, anche se ricalca sostanzialmente la disciplina della vecchia IMU, non prevede più tale assimilazione.
La non previsione anche per la nuova IMU dell’assimilazione ad abitazione principale dell’immobile posseduto in Italia dal pensionato all’estero era dettata dal fatto che l’Italia aveva ricevuto infrazione UE in cui si contestava al nostro Paese la circostanza che la predetta agevolazione concedesse un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani.
IMU 2021 pensionati all’estero con sconto del 50%: i requisiti
Con la legge di bilancio 2021, il legislatore italiano ritorna parzialmente sui suoi passi, introducendo, dall’anno d’imposta 2021, l’abbattimento del 50% della base imponibile IMU per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia dal pensionato all’estero. Ciò purché siano verificate congiuntamente le seguenti condizioni in capo al pensionato:
- titolarità di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia
- la residenza in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia.
- l’immobile posseduto in Italia non deve essere locato o concesso in comodato.
A differenza della previsione normativa dell’assimilazione stabilita fino al 2019, quella prevista per la nuova IMU non chiede, quale requisito, l’iscrizione all’AIRE del pensionato.
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