Continua ad applicarsi l’esenzione IMU per l’immobile adibito ad abitazione principale. Ci riferiamo alla casa in cui il contribuente risiede e dimora abitualmente. Tuttavia, affinché ci sia esenzione dal tributo è necessario che siano rispettati determinati requisiti in merito alla categoria catastale di appartenenza.

Negli altri casi, invece, l’IMU si deve pagare anche sull’abitazione principale, anche se con aliquota agevolato e beneficiando di una detrazione che abbatte l’imposta.

Andando nel dettaglio, per definire ai fini IMU un’abitazione come “principale” è necessario che il contribuente vi abbia stabilito residenza anagrafica e dimora abituale.

Le due condizioni devono coesistere. Se ne manca una non è più possibile parlare di abitazione principale.

Quando non si paga l’imposta

Detto ciò, l’esenzione IMU abitazione principale scatta solo se la casa in cui si ha residenza e dimora appartiene a una delle categorie catastali NON di lusso. Quindi, dalla visura catastale deve evincersi una delle seguenti categorie:

  • A/2 (Abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (Abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (Abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (Abitazioni di tipo ultrapopolare)
  • A/6 (Abitazioni di tipo rurale)
  • A/7 (Abitazioni in villini).

Regola vuole che, l’esenzione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale. Ciò, tuttavia, nel limite di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Quindi, se all’immobile adibito ad abitazione principale di categoria catastale A2 cui sono legate tre pertinenze, di cui due di categoria C/6 ed una di categoria C/2, in questa ipotesi, ai fini IMU, c’è esenzione per:

  • l’abitazione principale
  • il C/2
  • e solo su uno dei due C/6 (a scelta del contribuente).

Abitazione principale: quando si deve pagare l’IMU

Non c’è, invece, esenzione dall’imposta per l’abitazione principale, se questa è di categoria catastale di lusso. Ossia appartenga a una delle categorie tra A/1, A/8 e A/9.

Tuttavia, sono previste agevolazioni.

In primis la normativa IMU (commi da 738 a 783 della legge bilancio 2020) prevede un’aliquota agevolata dello 0,5%. Su detta aliquota i comuni, con apposita delibera, possono intervenire per diminuirla (fino all’azzeramento) o per aumentarla. L’aumento, però non può essere illimitato, in quanto allo stesso tempo il legislatore stabilisce che l’aumento massimo possibile è dello 0,1 punto percentuale (quindi, un’aliquota massima per l’abitazione principale dello 0,6%). È nulla la delibera IMU del comune nella parte in cui dovesse prevedere un’aliquota per l’abitazione principale che non rispetti i predetti limiti (ad esempio una delibera che stabilisce un’aliquota dello 0,7%).

Prevista anche una detrazione di 200 euro, da ripartirsi tra acconto e saldo e tra gli eventuali comproprietari.

Lo stesso trattamento dell’abitazione principale è riservato alle pertinenze. Sempre nel limite massimo di tre, ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Il codice tributo 3912 è quello da usare per versare l’IMU sull’abitazione principale.

Riassumendo

  • l’IMU non si paga sull’abitazione principale se appartiene a categoria catastale NON di lusso
  • l’IMU è dovuta per l’abitazione principale di lusso
  • lo stesso trattamento dell’abitazione principale è riservato anche alle pertinenze, nel limite massimo di tre, ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7
  • se dovuta sull’abitazione principale è prevista un’aliquota agevolata e una detrazione di 200 euro
  • il codice tributo per versare è 3912.