In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sull’agevolazione IMU prevista per le case abusivamente occupate.

“Buongiorno, sono a conoscenza che per le case abusivamente occupate l’IMU non è dovuta. La mia situazione è la seguente. Circa due anni fa ho dato in locazione con contratto appositamente registrato un immobile di mia proprietà. Fin dall’inizio il locatario ha avuto difficoltà nel pagamento dell’affitto mensile.

Da qui, successivamente ho proceduto ad intimazione di sfratto per morosità. A oggi la casa è ancora occupata ed io non solo non sto ricevendo l’affitto ma devo subire anche il deprezzamento del bene.

 

Detto ciò, secondo voi ci sono le condizioni per non pagare l’IMU rispetto all’immobile dato in affitto? Possono rientrare nella casistica di immobile abusivamente occupato?” 

L’esenzione Imu per le case occupate

Prima di entrare nello specifico del quesito del nostro lettore, vediamo qual è la disposizione in base alla quale l’IMU non è dovuta per le case abusivamente occupate.  Se non si vuole pagare l’IMU per questo tipo di immobili entro il 1° luglio sarà necessario informarsi su come compilare la dichiarazione IMU case occupate.

L’esenzione IMU per le case abusivamente occupate è prevista all’art.1, comma 759, lett. g-bis), legge n. 160 del 2019.

Gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione.

Dunque, l’IMU non è dovuta per gli immobili abusivamente occupati da terzi:

  • per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p.;
  • per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

In tali casi niente IMU.

IMU case occupate. Esenzione anche se l’inquilino non paga?

In base a quanto detto fin qui l’IMU non è dovuta  per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il caso del nostro lettore è diverso.

Infatti, si parla di una casa data in locazione sulla base di uno specifico contratto. Non si può parlare di immobili abusivamente occupati  ossia rispetto ai quali è ravvisabile uno dei seguenti reati:

  • l’art. 614, secondo comma c.p. punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni “chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno”;
  • l’art. 633 c.p. dispone che “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Dunque, secondo noi di Investire Oggi il contribuente è tenuto al versamento dell’IMU.

Versamento IMU che può avvenire anche in ravvedimento sprint.

Tuttavia, a nostra avviso potrà evitare di pagare l’Irpef o la cedolare secca sui canoni di locazione non percepiti. Ciò vale anche laddove non sia ancora concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Basta l’intimazione di sfatto.

Riassumendo…

  • L’IMU non è dovuta per gli immobili abusivamente occupati;
  • non possono essere considerati tali quelli destinati a locazione per i quali l’inquilino non paga l’affitto;
  • tuttavia potrà non pagare imposte sui redditi legati ai canoni di locazione non percepiti.