Il 16 giugno 2021 (salvo proroghe) è in scadenza l’acconto IMU 2021 per i possessori di immobili, tra cui rientrano anche i terreni agricoli ed aree edificabili. Il saldo scade il 16 dicembre 2021.
Per l’IMU terreni agricoli, tuttavia, il legislatore prevede una serie di esenzioni dal pagamento dell’Imposta Municipale Unica 2021 (come per gli anni trascorsi). Diverse, invece, sono le regole riguardo l’IMU terreni edificabili.
In sede di premessa occorre ricordare che l’IMU è un tributo dovuto in base alla percentuale ed ai mesi di possesso.
IMU terreni agricoli: i casi di esenzione
Come per gli anni trascorsi, anche per l’IMU 2021, è stabilito che sono esenti dall’imposta, i seguenti terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448
- ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
In merito ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), c’è da precisare che l’esenzione si applica a condizione che sia verificato congiuntamente possesso e conduzione del terreno (non è esente, ad esempio, il coltivatore diretto proprietario del terreno ceduto in affitto a terzi).
Con riferimento ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, è previsto che.
- se il comune indicato nella circolare è contrassegnato dalla lettera PD – Parzialmente delimitato, l’esenzione IMU si applica solo per quei terreni ricadenti nella zona per la quale il comune ha deliberato l’esenzione
- laddove, invece, non sia presente alcuna sigla, l’esenzione IMU si applica per tutti i terreni ricadenti in quella zona).
L’IMU 2021 si applica, invece, su tutti gli altri terreni agricoli che non rientrano in nessuna delle suddette fattispecie (il codice tributo per il versamento con Modello F24 è “3914”).
IMU terreni edificabili e l’esenzione dell’imposta
Non sono, invece, esenti dall’IMU i terreni edificabili. In tal caso la base imponibile IMU è data dal
valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe.
Il codice tributo per il versamento con Modello F24 è “3916”.
Ad ogni modo possono, comunque, considerarsi esenti IMU, in quanto, ai sensi del comma 741 lett. d) della manovra di bilancio 2020, NON sono considerati fabbricabili “i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali”.
Esempio
Area fabbricabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto o IAP (questi, quindi, utilizza l’area per svolgere la propria attività agricola). In tale ipotesi, il terreno anche se edificabile, ai fini IMU è considerato come “agricolo” e, quindi, come tale, esente IMU.
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