Anche nel 2024, il Modello Redditi e il Modello 730 dedicano ampio spazio all’effetto sostitutivo IMU/IRPEF sui terreni, continuando la prassi consolidata degli anni precedenti.
Questo meccanismo è illustrato rispettivamente nel quadro RA e nel quadro A dei due modelli, riferiti all’anno d’imposta 2023.

La chiave di volta di questo sistema è che, per i terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario rimane soggetto alle imposte ordinarie.

L’esenzione IMU per i terreni

Sono esenti IMU i terreni agricoli posseduti e gestiti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione.

Questo beneficio si estende anche a diverse categorie specifiche di terreni agricoli, ossia:

  • terreni delle isole minori: Come indicato nell’allegato A della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, i terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori sono esonerati dall’IMU;
  • terreni agrosilvo-pastorali: Terreni con destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile godono di esenzione;
  • terreni montani o collinari: situati in aree montane o di collina delimitate secondo i criteri della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, questi terreni sono esonerati. In questi casi, se il comune indicato è contrassegnato dalla sigla PD (Parzialmente delimitato), l’esenzione si applica solo ai terreni nelle zone specificate dal comune. Se non vi è alcuna sigla, l’esenzione si applica a tutti i terreni della zona.

Anche le aree edificabili possedute e gestite da coltivatori diretti o IAP sono esenti dall’IMU, come previsto dalla lettera d del comma 741 dell’art. 1 della legge n. 160/2019. Tuttavia, se l’area edificabile si trova in uno dei comuni menzionati nella Circolare del 1993, l’esenzione si applica solo se è posseduta e gestita da un coltivatore diretto o IAP.

Effetto sostitutivo IMU/IRPEF: come funziona sul reddito dei terreni

Grazie all’effetto sostitutivo IMU/IRPEF, ai fini IRPEF, per i terreni non affittati sui quali è stata pagata l’IMU, si deve considerare solo il reddito agrario.

Per i terreni affittati esenti da IMU, invece, sia l’IMU che l’IRPEF sono dovute.

Ad esempio, se nel quadro RA del Modello Redditi PF/2024 viene indicato un terreno posseduto nel 2023 ed esente da IMU, il contribuente dovrà indicare sia il reddito dominicale che quello agrario. Poiché il terreno è esente da IMU, anche il reddito dominicale concorrerà al reddito ai fini IRPEF. In questo caso, sarà necessario barrare la casella “IMU non dovuta”.

Al contrario, per un terreno non esente da IMU su cui è stata pagata l’imposta lo scorso anno, il dichiarante indicherà sempre sia il reddito dominicale che quello agrario. Tuttavia, solo il reddito agrario concorrerà al reddito ai fini IRPEF. Questo approccio evita la doppia tassazione della proprietà immobiliare.

A cosa serve l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF

L’effetto sostitutivo IMU/IRPEF rappresenta un meccanismo fondamentale per evitare la doppia imposizione sui terreni non affittati, garantendo che solo il reddito agrario sia soggetto a IRPEF. Al contempo, diverse categorie di terreni beneficiano di esenzioni specifiche dall’IMU, alleviando ulteriormente il carico fiscale per i proprietari terrieri.

L’IMU è un tributo che colpisce la proprietà del terreno e anche il reddito dominicale si riferisce alla proprietà. Quindi, applicare l’IRPEF sul reddito dominicale quando su di esso si è già pagato l’IMU comporterebbe una doppia imposizione fiscale. Il legislatore con il meccanismo dell’effetto sostitutivo lo evita.

Questa struttura normativa, dunque, riflessa nel Modello Redditi/2024 e nel Modello 730/2024, continua a giocare un ruolo cruciale nella gestione fiscale dei redditi derivanti da terreni, garantendo un equilibrio tra tassazione e agevolazioni per gli agricoltori e i proprietari di terreni.

Riassumendo…

  • l’IMU sostituisce l’IRPEF per terreni non affittati nel Modello Redditi/2024 e Modello 730/2024
  • coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sono esenti dall’IMU su tutti i terreni
  • esenzioni IMU per terreni delle isole minori, agrosilvo-pastorali e aree montane/collinari specificate
  • aree edificabili esenti IMU se possedute e gestite da coltivatori diretti o IAP
  • solo il reddito agrario dei terreni non affittati con IMU pagata è soggetto a IRPEF
  • con effetto sostitutivo IMU/IRPEF per proprietà immobiliari si evita la doppia tassazione.