Via libera alla detassazione degli incentivi all’esodo e del TFR con l’applicazione del regime degli impatriati. Con la risoluzione n°40/2024 del 23 luglio, l’Agenzia delle entrate è ritornata sul regime fiscale agevolato previsto in favore dei lavoratori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

Oggetto di chiarimento è stata l’applicazione del regime impatriati rispetto a somme che sono riconosciute al lavoratore al termine del rapporto lavoro.

Nel caso specifico una banca ha fatto presente di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con tre dipendenti in base al quale è tenuta a corrispondere agli stessi, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, somme a titolo di ”incentivo all’esodo” e di generale transazione (”importo transattivo”).

Posto che i tre lavoratori stanno beneficiando del regime impatriati è stato chiesto se anche queste somme possano essere attratte al regime fiscale di favore. La domanda è lecita in quanto si tratta di somme soggette a tassazione separata che dunque non concorrono al reddito complessivo che invece rappresenta la base sulla quale viene applicata la detassazione impatriati.

Vediamo qual’ è la soluzione proposta dal Fisco.

Il regime impatriati e la tassazione separata

In base alla normativa attuale, il TFR e  le altre indennità di fine rapporto lavoro sono soggette a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del Tuir).

Più nello specifico per tali redditi la tassazione avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate:

  • applicando l’aliquota media del quinquennio precedente o
  • «facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente».

Per quanto riguarda le somme eccedenti 1 mln di euro non è prevista alcuna tassazione separata; infatti gli importi corrisposti  a titolo di  TFR e altre indennità di fine rapporto lavoro concorrono al reddito complessivo.

Senza possibilità di scelta tra tassazione separata o tassazione secondo le regole ordinarie: si applicano i normali scaglioni Irpef.

Al riguardo, la circolare 28 febbraio 2012, n. 3/E ha evidenziato che

la valenza esclusivamente fiscale della disposizione in esame non determina un mutamento della natura delle indennità erogate. In altri termini, le indennità erogate (ad esempio il TFR) conservano la loro natura ancorché gli importi eccedenti il limite di euro 1.000.000 siano esclusi dalla tassazione separata e concorrano alla formazione del reddito complessivo.

TFR e incentivi all’esodo con il regime degli impatriati. Il parere dell’Agenzia delle entrate

La domanda oggetto di risoluzione n° 40 sugli impatriati è se alle somme oggetto di tassazione separata tra cui anche gli incentivi all’esodo possa essere applicata la detassazione prevista per i lavoratori impatriati.

Con la circolare 23 maggio 2017, n. 17/E è stato chiarito (cfr. Parte II, paragrafo 4.1) che i redditi agevolati «devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall’articolo 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall’articolo 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall’articolo 54 se derivanti dall’esercizio di arti e professioni».

Detta disposizione deve, tuttavia, intendersi riferita ai redditi che ”ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo.  Non anche ai redditi soggetti a tassazione separata, per i quali, il legislatore, in ragione delle loro peculiarità, ha previsto una specifica modalità di tassazione.

Dunque sembrerebbe che non ci siano alcune possibilità di applicare il regime impatriati al TFr e agli incentivi all’esodo.

La soluzione proposta dall’Agenzia delle entrate

Tuttavia c’è una soluzione per far concorrere anche le somme corrisposte a fine rapporto di lavoro nel reddito agevolato con il regime impatriati.

Infatti, i lavoratori che vogliono tassare con il più favorevole regime impatriati il TFR e gli incentivi all’esodo, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta:

  • possono rivolgersi, al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate che, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti,
  • riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dalla norma impatriati) alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

In attesa di ricevere la suddetta comunicazione, i dipendenti, ove lo ritengano opportuno, potranno presentare istanza di rimborso. Come alternativa.

In tal modo troverà applicazione il regime impatriati, anche con ripensamento e proroga.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Per quanto riguarda l’applicazione delle ritenute da parte del datore di lavoro:

  • per le somme fino a 1 mln di euro applicherà la tassazione separata;
  • sull’importo eccedente euro 1.000.000,00, applicherà le ritenute Irpef ordinarie prendendo a riferimento il reddito abbattuto per effetto dell’applicazione del regime impatriati.

Nel complesso tale ultimo regime si applica anche sulle somme che a monte sono soggetta a tassazione separata.

Riassumendo…

  • Il regime impatriati si applica anche agli incentivi all’esodo e al TFR;
  • il datore di lavoro applicherà la tassazione separata fino all’importo di 1 mln;
  • la tassazione ordinaria troverà applicazione sule somme in eccesso;
  • il lavoratore potrà decidere di applicare la tassazione impatriati anche alle somme fino a 1 mln.