Incentivo all’esodo per lavoratori vicini alla pensione oggetto di chiarimenti dopo le novità introdotte dalla riforma del lavoro Fornero, la legge n. 92 del 2012, in un messaggio Inps del 5 novembre 2013, n. 17768, soprattutto per ciò che riguarda la liquidazione della prestazione di esodo.

Incentivo esodo riforma Fornero: di cosa si tratta

 Si ricorda che la legge di riforma del lavoro Fornero ha introdotto una nuova prestazione per far fronte agli esuberi aziendali, incentivando l’uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi a pensione: si tratta di un incentivo all’esodo in sostanza.

In particolare si prevede ora la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di attuare l’incentivo all’esodo dei lavoratori più prossimi alla pensione. (Per maggiori dettagli si veda il nostro articolo Incentivo all’esodo per i lavoratori prossimi alla pensione, le istruzioni Inps).

Prestazione incentivo esodo: istruzioni Inps

 Nel messaggio n. 17768 del 5 novembre 2013, l’Inps ricorda in primo luogo che il giorno 10 di ciascun mese, l’importo della prestazione di incentivo all’esodo viene reso disponibile o  in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES (con le modalità previste per i Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito), per la Sede INPS indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata, ovvero sul sito internet dell’Inps, “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito”, per i datori di lavoro. E’ la sede Inps competente che, a partire dal giorno 10 del mese, comunica all’azienda l’importo della provvista. L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni, e deve riportare la seguente causale “CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ASSEGNI – ART.

4, COMMI 1- 7ter, della legge n. 92/2012”. La predetta Sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.

Prestazione di esodo: modalità di pagamento

 L’Inps precisa anche che il pagamento della prestazione è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

 

Prestazione di esodo: le trattenute fiscali

 Sull’importo della prestazione non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.). In particolare, per i riscatti e le ricongiunzioni il pagamento deve essere interamente effettuato prima dell’accesso alla prestazione di esodo.