Se il lavoratore subisce un infortunio nel percorso di andata o ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro come è disciplinata la cosa ai fini della tutela assicurativa? La tutela è valida anche in caso di deviazioni di percorso o anche se il lavoratore utilizza un mezzo di trasporto privato?

A prescindere dal tratto stradale in cui si verifica l’evento, l’infortunio stradale, anche se avvenuto a bordo di una bicicletta privata, ha diritto all’indennizzo perchè ricorre per la generalità degli infortuni in itinere.

A confermarlo l’Inail con la circolare numero 14 dello scorso 25 marzo: se si utilizza un mezzo privato per recarsi al lavoro, sia esso auto, motociclo o bicicletta, si ha diritto all’indennizzo .

L’Inail ribadisce, quindi, quali sono i requisiti necessari per il riconoscimento dell’infortunio in itinere.

Normalità del percorso

Il lavoratore non deve avere una scelta diversa per il tragitto: proprio per questo motivo si ribadisce il concetto di normalità del percorso di andata e ritorno che consiste nel tragitto che il lavoratore compie dalla propria abitazione al luogo di lavoro in orari confacenti con quelli lavorativi. Il percorso normale è quello compiuto abitualmente dal lavoratore, anche se diverso da quello più breve: la diversità, però, deve essere giustificata dal traffico più scorrevole o dalla viabilità del percorso.

In caso di interruzioni o deviazioni del percorso di andata e ritorno la tutela assicurativa, invece non opera a meno che le brevi soste non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe affrontato se il normale percorso fosse state compiuto senza effettuarle.

Nella prossima pagina illustreremo quando è tutelato l’infortunio in itinere con mezzo di trasporto privato.

Mezzo di trasporto: pubblico o privato?

Se il luogo di lavoro può essere raggiunto a piedi o attraverso mezzi di trasporto pubblici, l’eventuale scelta del mezzo di trasporto privato deve risultare una necessità.

La necessità del mezzo di traporto privato sussiste qualora non esistono mezzi di trasporto pubblico che colleghino l’abitazione al luogo di lavoro (o che anche esistendo non coprano l’intero percorso) o quando non coincidono gli orari dei mezzi di trasporto con quelli del lavoro, o, ancora, quando l’attesa del mezzo di trasporto pubblico prolungherebbe di troppo l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.

La necessità dell’uso del mezzo di trasporto privato va condotta con criteri di ragionevolezza che sono:

  • sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, per cui il percorso deve costituire quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
  •  la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, cioè il percorso non deve essere seguito per ragioni personali o in orari non ricollegabili al lavoro;
  • la necessità dell’uso del mezzo privato, per cui si deve tener conto degli orari di lavoro e di quelli dei servizi pubblici, della eventuale carenza o inadeguatezza di mezzi pubblici, della distanza tra il posto di lavoro e l’abitazione al fine di determinare la percorribilità a piedi o meno.

Infortunio: di chi è la colpa?

Se l’infortunio, invece accade per colpa del lavoratore, così come ha evidenziato la Corte di Cassazione, per negligenza, imprudenza, imperizia, violazione delle norme,  gli aspetti soggettivi della condotta dell’assicurato  non assumono rilevanza ai fini dell’indennizzabilità poichè la colpa del lavoratore non interrompe il nesso tra sinistro e rischio lavorativo.