Diminuiscono i tassi di interesse per i contributi pensione IVS versati in ritardo. La modifica riguarda sia le omissioni che le richieste di dilazione di pagamento da parte dei lavoratori. Come precisato da una recente circolare Inps che recepisce le nuove disposizioni della Bce sul taglio del costo del denaro al 4,25%.

La variazione degli interessi nell’area euro produce effetti immediati anche su tutte le prestazioni previdenziali. Quindi anche sui contributi pensione versati in ritardo. In particolare sui pagamenti a debito, come i contributi per prestazioni previdenziali versati in ritardo rispetto alla scadenza prevista.

La misura della Bce comporta anche la modifica dei tassi delle sanzioni civili.

Scendono al 9,75% gli interessi sulle dilazioni dei contributi pensione

Come precisa l’Inps con la circolare n.71 del 11 giugno 2024, è stato rivisto al ribasso il tasso di interesse a debito per i lavoratori autonomi che versano in ritardo i contributi pensione. Il costo passa dal 10 al 9,75 per cento a partire dal 12 giugno 2024. La variazione rappresenta un primo step di calo del costo del denaro dopo anni di rialzo dei tassi d’interesse.

Questo significa che tutti i lavoratori che chiedono un piano rateale di pagamento dei contributi obbligatori all’Inps potranno mettere in conto minori oneri finanziari. Ma questo vale solo per le nuove richieste di dilazione. I vecchi piani di ammortamento, già autorizzati e notificati in base ai precedenti tassi di interesse, non subiscono modifiche.

La variazione percentuale, quindi, vale solo in caso di nuove autorizzazioni al differimento del termine di versamento dei contributi pensione obbligatori. Il nuovo tasso annuo passivo per i contribuenti è pari al 9,75% ed è applicato a partire dalla contribuzione dovuta relativa al mese di maggio 2024.

Cambiano anche le sanzioni civili

La decisione della Bce, che ha disposto il ribasso del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento, comporta anche la variazione delle tariffe delle sanzioni civili.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi pensione, la sanzione civile scende al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti).

In caso di evasione contributiva, resta ferma la misura della sanzione civile già prevista dalla normativa. Pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nelle procedure concorsuali – spiega l’Inps – la misura delle sanzioni civili è pari agli interessi legali (2,5%). Poiché la misura del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024, la riduzione delle sanzioni opera con queste misure:

  • 4,25% nel caso di «omissione contributiva»;
  • 6,25% nel caso di «evasione contributiva».

Il Consiglio di Amministrazione Inps – spiega la circolare – ha stabilito che la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi pensione e delle spese.

E’ altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Riassumendo…

  • Scendono al 9,75% gli interessi annui da pagare sui contributi pensione versati in ritardo.
  • L’incremento riguarda solo le nuove domande di dilazione.
  • Le sanzioni civili per il mancato o ritardo dei versamenti scendono al 9,75%.