Laddove il contribuente abbia dei dubbi circa l’applicazione di un comportamento che possa avere rilevanza fiscale, ha possibilità di chiedere chiarimenti interpretativi all’Agenzia delle Entrate. Si pensi al caso in cui si hanno, ad esempio, dubbi circa il fatto che un determinato lavoro edilizio possa rientrare tra quelli ammessi o esclusi dal superbonus 110%.

La richiesta di chiarimento interpretativo deve essere fatta presentando apposita “istanza di interpello ordinario interpretativo”.

Interpello ordinario interpretativo: modalità di presentazione

L’interpello è da presentarsi in carta libera (e senza applicazione di imposta di bollo) alla Direzione competente.

La presentazione può avvenire:

  • con consegna a mano
  • tramite raccomandata A/R
  • mediante PEC oppure posta elettronica ordinaria.

In quest’ultimo caso, l’istanza deve essere sottoscritta con firma digitale oppure, se sottoscritta con firma autografa, è da allegarvi copia di un documento di identità.

I dati obbligatori dell’interpello ordinario interpretativo

La richiesta di interpello ordinario interpretativo deve contenere i seguenti dati obbligatori:

  • dati identificativi (compreso il codice fiscale) del contribuente o del suo eventuale rappresentante al quale si riferisce la questione interpretativa posta e nei cui riguardi dovrebbero prodursi gli effetti del parere reso dall’Amministrazione finanziaria
  • l’indicazione della specifica tipologia di interpello (in questo caso “interpello ordinario”)
  • la descrizione puntuale del caso
  • le norme di legge di cui si chiede l’interpretazione
  • l’indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici
  • la soluzione interpretativa proposta dal contribuente stesso
  • la sottoscrizione del contribuente istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato.

Tempi di risposta all’interpello ordinario interpretativo

In merito ai tempi di risposta, l’Agenzia delle Entrate è chiamata a dare riscontro alla richiesta entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza stessa o entro 60 giorni dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa (una volta presentata l’istanza, infatti l’Amministrazione finanziaria può richiedere documentazione integrativa).

In caso di mancata risposta entro i suddetti termini si applica il principio del silenzio-assenso, il che significa che l’Agenzia delle Entrate condivide la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente e riportata nell’istanza di interpello medesima.

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