In Italia, il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per vedersi riconoscere la qualifica di invalido civile, è oltre il 33%. In altri termini, fino ad una disabilità pari al 33%, non si può essere considerato invalido civile e, quindi, essere ammesso ad eventuali agevolazioni e prestazioni economiche che il legislatore riserva a queste categorie di cittadini.

Ricordiamo che le categorie che possono accedere alla protezione dell’invalidità civile sono i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi.

L’invalidità civile dal 46%

Un primo grado di invalidità civile è quella che va dal 46%. In tal caso possiamo parlare di invalidità “lieve”.

Il soggetto che vede riconoscersi questa percentuale di disabilità ha diritto:

  • all’iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata
  • acquisto a titolo gratuito di ausili e protesi coperti dal nomenclatore nazionale.

Per completezza informativa ecco, in sintesi, l’elenco delle percentuali di disabilità previste dal nostro ordinamento e le connesse agevolazioni/prestazioni cui si ha diritto:

  • percentuale di invalidità fino al 33% – nessun riconoscimento
  • dal 46% – Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata
  • dal 33% al 73% – Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali
  • dal 66% – Esenzione ticket sanitario
  • dal 74% al 100% – Prestazioni economiche (ad esempio, pensione di inabilità; indennità di frequenza; assegno mensile; indennità di accompagnamento; ecc.).

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