Una denuncia all’Inps e una all’Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica per omissione di atti d’ufficio e per abuso d’ufficio.

E’ questa l’iniziativa intrapresa da un’impresa campana che stanca dell’inerzia degli uffici del Fisco e dell’Istituto di previdenza ha deciso di agire per vie legali.

La questione è molto delicata e parte dalla difficoltà avute dall’impresa a farsi riconoscere dal Fisco i crediti vantati nei confronti dello Stato. Crediti da utilizzare per pagare in compensazione diverse cartelle esattoriali e avvisi di addebito.

Infatti, l’impresa ha subito non solo un preavviso di iscrizione ipotecaria sul alcuni beni di sua proprietà ma rischia anche il fallimento considerando le nuove norme sulla crisi d’impresa.

Come funziona la compensazione dei crediti vantati con la P.A.

L’impresa o il professionista che ha un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma non ha ancora ricevuto il pagamento, può decidere di utilizzarlo per pagare della cartelle esattoriali scadute. Difatti, la compensazione può riguardare anche crediti per prestazioni effettuate nei confronti dello Stato.

Ciò è possibile grazie all’art.28-quater del DPR 602/73.

Nello specifico, è possibile compensare le cartelle esattoriali con i crediti vantati dalle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

I crediti devono essere certificati: secondo le modalita’ previste dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012.

L’istanza di certificazione può essere presentata tramite l’apposita piattaforma Mef per i crediti vantati nei confronti di:

  • Amministrazioni statali, centrali e periferiche;
  • Regioni e province autonome;
  • enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
  • enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito5;
    enti pubblici nazionali;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • altre P.A. incluse dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (aziende edamministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

La certificazione va presentata agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

Denunciati Agenzia delle entrate e INPS

Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo alla vicenda citata in premessa.

Un’azienda campana ha denunciato l’Inps e l’Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica per omissione di atti d’ufficio e per abuso d’ufficio. L’Azienda denuncia la difficolta avuta nel farsi riconoscere i crediti vantati nei confronti dello Stato che avrebbe dovuto utilizzare per pagare debiti  inclusi in cartelle di pagamento e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate o Enti locali – avvisi di addebito dell’INPS).  Infatti, l’impresa non potendo utilizzare i crediti vantati, ha subito non solo un preavviso di iscrizione ipotecaria sul alcuni beni di sua proprietà e rischia anche il fallimento considerando le nuove norme sulla crisi d’impresa.

Anche un debito fiscale di piccolo importo (20.000 euro per l’Iva) potrebbe teoricamente portate al fallimento.