Le pensioni con “Quota 102” e “Quota 103” sono misure temporanee introdotte dopo la fine di “Quota 100” nel 2021. Consentono l’uscita anticipata rispettivamente con 64 anni di età e 38 di contributi e 62 anni di età e 41 di contributi senza possibilità di lavorare. Quest’ultima opzione, che ha sostituito Quota 102, è stata prorogata fino alla fine del 2024 con restrizioni per chi vi accede.

In particolare l’accesso a Quota 103 è limitato al pagamento di una pensione non superiore a quattro volte l’importo del trattamento minimo fino al raggiungimento dei 67 anni di età.

La rendita è calcolata solo con il metodo contributivo e i tempi di attesa (finestra mobile) si sono allungati a 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per quelli pubblici. E’ inoltre prevista l’incumulabilità coi redditi da lavoro.

Pensione e lavoro con Quota 102 e Quota 103

In base alla normativa vigente, la pensione anticipata quota 102 e quota 103 non è cumulabile con i redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo. L’unica eccezione è rappresentata dai redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Lo ribadisce l’Inps in una nota richiamando l’attenzione delle circolari n. 11 e 117 del 2019.

Non solo. Anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 234 del 24 novembre 2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso il divieto di cumulo della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro. La Corte ha ritenuto che il divieto sia proporzionato e necessario per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico.

In base a tale sentenza, quindi, il divieto di cumulo della pensione Quota 100 (e di conseguenza anche con Quota 102 e Quota 103) con i redditi da lavoro continuerà a essere in vigore. Pertanto, i lavoratori che accedono alla pensione Quota 102 e Quota 103 devono interrompere l’attività lavorativa o, se continuano a lavorare, devono accettare una riduzione della pensione.

Divieto di cumulo con redditi fino a 67 anni

La pensione anticipata, quindi, non è cumulabile con i redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo.

L’unica eccezione è rappresentata dai redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Soglia che vale solo per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione anticipata con le quote e il compimento dell’età pensionabile per il trattamento di vecchiaia.

A parte il lavoro, tutte le altre fonti di reddito sono cumulabili con la pensione ottenuta con Quota 102 e Quota 103. Il beneficiario avrà solo l’obbligo di dichiarali al fisco mediante la denuncia annuale con modello 730 o persone fisiche e pagare le relative imposte previste dalla legge. Non vi è quindi alcun divieto in tal senso.

E’ importante che di questi redditi sia data comunicazione all’Inps in tempo al fine di evitare che, a seguito di controlli, arrivino brutte sorprese per il pensionato. Se, ad esempio, il beneficiario di Quota 102 superasse i 5.000 euro lordi annui di reddito da lavoro occasionale senza dirlo all’Inps, l’Istituto, dapprima sospenderà l’erogazione della pensione e poi procederà al recupero degli indebiti. Cosa che potrebbe avere delle ripercussioni anche sui pagamenti futuri della pensione di vecchiaia.

Riassumendo…

  • I redditi da lavoro sono cumulabili con Quota 102 e Quota 103 solo se occasionali e nel limite di 5.000 euro all’anno.
  • Il pensionato è tenuto a comunicare all’Inps eventuali variazioni di cumulabilità.
  • In caso di violazione dei limiti, l’Inps procede al recupero degli indebiti anche sulla pensione di vecchiaia futura.