Si ha diritto alla pensione se l’ex datore di lavoro riassume il dipendente dopo le dimissioni? La risposta è no e a chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza accogliendo il ricorso dell’Inps nei confronti di un lavoratore che si era dimesso per andare in pensione e subito dopo era stato riassunto dallo stesso datore di lavoro. Il caso fa scuola poiché in Italia lavoro e pensione a volte sono incompatibili per molti lavoratori che, a tutti gli effetti, non interrompono l’attività lavorativa dopo essere andati in pensione.

Pensione e lavoro subordinato

Con sentenza n 14417 del 2019, la Suprema Corte ha affrontato la problematica sotto il profilo della legittimità circa il comportamento di un lavoratore che era stato riassunto con lo stesso contratto di lavoro subordinato il giorno successivo alla liquidazione della pensione anticipata. L’Inps nel lontano 2002 aveva contestato l’operato del datore di lavoro, che peraltro aveva agito conformemente alla nota Inps 89/2009 e del Ministero del Lavoro (nota 19/2009), ritenendo incompatibile e quindi illegittimo il rapporto di lavoro con la pensione.

L’interruzione effettiva del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione, quindi, ha fatto chiarezza ritenendo che la cessazione del rapporto di lavoro debba essere “effettiva”. In altre parole, il pensionato può continuare a lavorare dopo l’andata in pensione, anche per lo stesso datore di lavoro, ma le condizioni lavorative dovranno essere diverse da quelle precedenti, altrimenti non sono giustificate le dimissioni e l’interruzione del rapporto di lavoro diventa simulato al solo fine di percepire la pensione.

La motivazione della Corte di Cassazione

“Il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest’ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato. A riguardo, deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro”.