Il D. Lgs. n. 175, emanato il 30 novembre 2023 rappresenta un passo significativo nell’ambito della tutela economica dei lavoratori dello spettacolo. Un provvedimento che ha l’obiettivo di fornire un sostegno finanziario mirato, considerando la particolare natura delle prestazioni lavorative in questo settore, caratterizzate da una strutturale discontinuità.

La novità più importante introdotta dal decreto è rappresentata dall’istituzione della c.d. indennità di discontinuità.
Un aiuto concepito, quindi, per offrire un supporto economico a questi lavoratori considerando la peculiare instabilità delle loro attività professionali.

L’indennità è caratterizzata da una natura strutturale e permanente dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, lo stesso decreto prevede una disposizione transitoria che consente ai potenziali beneficiari di presentare domanda anche per il 2023. Ciò offre una soluzione immediata per coloro che potrebbero necessitare del sostegno economico già nell’anno in corso.

A questo proposito, l’INPS ha definito i tempi e le modalità di richiesta.

Beneficiari dell’indennità di discontinuità per i lavoratori settore spettacolo

Potranno presentare domanda per l’indennità di discontinuità i lavoratori dello spettacolo che rientrano nelle seguenti categorie:

  • lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato che rientrano tra i seguenti
    • operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
    • lavoratori intermittenti in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.

I requisiti

I lavoratori di cui al paragrafo precedente, al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • essere cittadino di uno Stato UE ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo, non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di NASPI nel medesimo anno;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
  • non essere titolare di pensione.

Indennità discontinuità, la domanda per il bonus lavoratori dello spettacolo

La procedura per richiedere l’indennità di discontinuità 2023 a favore dei lavoratori dello spettacolo, è quella indicata dall’INPS nel Messaggio n.

4332 del 4 dicembre 2023.

La richiesta la si potrà presentare (dal 4 dicembre 2023) fino al 15 dicembre 2023 in modalità telematica presso l’Inps, attraverso la sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito web dell’Istituto (www.inps.it).

L’autenticazione avviene utilizzando SPID/CIE/CNS, dopodiché è necessario selezionare specificamente “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Per coloro che preferiscono un’alternativa al Portale web, è possibile richiedere l’indennità anche tramite il Contact Center multicanale dell’Inps. Questo può essere fatto chiamando gratuitamente il numero verde 803 164 da rete fissa o, a pagamento, il numero 06 164164 da rete mobile, in base alle tariffe applicate dai diversi gestori telefonici. Un’opzione aggiuntiva per presentare la domanda è attraverso gli Istituti di Patronato.

L’INPS fa sapere che seguirà una circolare dettagliata che indicherà l’importo dell’indennità e le modalità di calcolo.

Riassumendo…

  • l’indennità di discontinuità spetta ai lavoratori dello spettacolo
  • è strutturale dal 2024
  • può essere chiesta anche per il 2023 (la domanda scade il 15 dicembre 2023)
  • la richiesta si potrà fare via web oppure tramite Contact Center INPS o tramite Patronato
  • seguirà una circolare INPS che indicherà importo e modalità di calcolo
  • le istruzioni per la domanda indennità di discontinuità sono contente nel Messaggio INPS n. 4332 del 4 dicembre 2023.