I lavoratori impatriati hanno la possibilità di sfruttare per altri 5 anni il regime agevolato che consente loro di pagare “tasse” solo su una parte dei redditi prodotti in Italia. Per far ciò, è necessario che siano messi in atto due specifici adempimenti. Tali adempimenti devono essere fatti entro il 30 giugno per non perdere lo sconto fiscale.

Entro tale data, sarà necessario presentare apposita comunicazione al proprio datore di lavoro in modo che continui ad effettuare delle ritenute ridotte in busta paga; inoltre, dovrà essere pagata un’imposta sostitutiva che può variare dal 5% al 10% del reddito 2023 a seconda della situazione in cui si trova il lavoratore.

L’imposta non può essere versata neanche con un giorno di ritardo.

Il regime impatriati. La proroga per ulteriori 5 anni

Come detto in apertura la legge prevede la possibilità di allungare la durata del regime agevolato ex art.16 del D.Lgs 147/2015.

In particolare, il regime impatriati si applica per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori che già stanno usufruendo della detassazione e che rispettano una delle seguenti condizioni:

  • hanno almeno un figlio minorenne a carico;
  • diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.

Nel secondo quinquennio agevolato (5+5) i redditi prodotti in Italia, concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare. Ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Detto ciò, la proroga del regime impatriati riguarda in primis coloro i quali a decorrere dal 30 aprile 2019 (dunque anche dopo il 2019) trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia.

Tuttavia, la proroga di 5 anni può essere sfruttata anche da:

siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.

147.

Si veda il provvedimento impatriati Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353.

Lavoratori impatriati. Cosa fare per non pagare tasse per altri 5 anni?

Gli adempimenti 2024 di cui abbiamo detto in premessa riguardano proprio tali ultimi soggetti. Nello specifico coloro i quali hanno beneficiato del regime agevolato nel periodo 2019/2023.

Tali soggetti dovranno:

  • presentare una richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno;
  • nella richiesta devono essere indicati gli estremi del versamento del 10% o del 5 per cento da effettuarsi entro la stessa data.

I lavoratori autonomi comunicano la proroga del regime di favore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui hanno effettuato i versamenti del 10 o del 5 per cento.

Il versamento, cadendo di domenica la data del 30 giugno,  potrà essere effettuato entro il 1° luglio.

Sempre sul versamento, questo dovrà essere pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione per i lavoratori impatriati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
  • 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il lavoratore al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

Al versamento degli impatriati non si applica il ravvedimento.

Versamento in F24

ll versamento dell’imposta sostitutiva dovrà deve essere effettuato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide):

  • senza possibilità di compensazione;
  • presentandolo esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo “1860” o “1861”, istituiti con la risoluzione n. 27/2021 rispettivamente per l’imposta forfettaria al:

  • 10% per il reddito di lavoro autonomo;
  • 5% per il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia nell’anno precedente.

Ricercatori e docenti, invece, dovranno indicare nel modello F24 Elide i codici tributo “1880” se la percentuale dovuta è del 10%, “1881” se la percentuale è pari al 5% del reddito, istituiti con la risoluzione n. 24/2022.

Riassumendo…

  • Entro fine mese i lavoratori impatriati devono porre in essere specifici adempimenti per prorogare il regime agevolato;
  • dovrà essere effettuata una specifica comunicazione al datore di lavoro nonché il versamento dell’imposta sostitutiva prevista per legge;
  • non sono ammessi ritardi;
  • sono esclusi sia il ravvedimento operoso sia la remissione in bonis.