Entro il 1° maggio deve essere presentata domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti. La scadenza riguarda coloro che svolgono lavori c.d usuranti e che perfezionano requisiti per il pensionamento anticipato nell’anno 2023.

Cosa succede se non si rispetta la data del 1° maggio? Si perde la possibilità di ottenere il pensionamento anticipato?

Ecco quali sono le conseguenze.

La data del 1° maggio per i lavori usuranti

La scadenza del 1° maggio è fissata ex art.2 del d.lgs 67/2011 e interessa coloro che svolgono lavori c.

d usuranti e che perfezionano requisiti per il pensionamento anticipato nell’anno 2023.

Nello specifico, entro il 1° maggio deve essere presentata domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti. A tal fine deve essere utilizzato il modello AP45.

Attenzione, presentata la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi sarà necessaria l’ulteriore domanda di pensionamento anticipato.

Se si manca la scadenza del 1° maggio

Cosa succede se non si rispetta la data del 1° maggio? Si perde la possibilità di ottenere il pensionamento anticipato?

Ebbene, indicazioni in merito sono state fornite dall’Inps con il messaggio 1201/2022.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2022 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  • un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
  • due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  • tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Indicazioni per il comparto scuola

Specifiche indicazioni sono state fornite dall’Inps in merito al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

Nello specifico, sul differimento sopra esaminato:

  • il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non trova applicazione e
  • il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti.

Sempre che rispetto alle date citate gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2022 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.