L’Ispettorato Nazionale del lavoro è tornato sull’obbligo di comunicazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Dopo le note n° 29 dell’11 gennaio e n°109 del 27 gennaio, in data 1° marzo, l’Ispettorato ha rilasciato una nuova nota operativa ad integrazione delle FAQ pubblicate con l’ultima nota di gennaio.

I chiarimenti forniti con la nuova nota operativa, riguardano l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di comunicazione.

La comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale

Il comma 1 dell’art. 14 del D.

Lgs. n. 81/2008 come modificato dal d.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, dispone che:

con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In termini pratici, l’impiego dei lavoratori autonomi occasionali nell’attività d’impresa deve essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. La comunicazione deve essere effettuata da parte del committente impresa, anche mediante SMS o posta elettronica.

Le nuove FAQ dell’INL

Dopo le note n° 29 dell’11 gennaio e n°109 del 27 gennaio, in data 1° marzo, l’Ispettorato ha rilasciato una nuova nota operativa, la n° 393/2022, ad integrazione delle FAQ rilasciate con l’ultima nota di gennaio.

Si riportano principali chiarimenti forniti.

Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (cfr. ML e INL nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022).
Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.

Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?

Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio u.

s. (FAQ n. 5), sono escluse dall’obbligo.

Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.