L’obbligo di comunicazione preventiva interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, in relazione agli incarichi verso i lavoratori autonomi occasionali.

L’obbligo si estende anche ad Associazioni sportive dilettantistiche, ASD  e società sportive dilettantistiche, SSD?

Ecco le indicazioni dell’Ispettorato del lavoro.

La comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale

In fase di conversione in legge del D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, è stato introdotto l’obbligo di comunicare all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, l’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Nello specifico, il nuovo comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021, post conversione in legge (vedi legge 215/2021) dispone che:

con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Con le note n° 29 dell’11 gennaio 2022 n° 109 del 27 gennaio, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha analizzato le novità in parola fornendo specifiche istruzioni operative.

L’obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, in relazione:

  • agli incarichi verso i lavoratori autonomi occasionali,
  • ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (redditi diversi).

La comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Le regole per le ASD e le SSD

L’obbligo comunicaziona non riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche, ASD  e delle società sportive dilettantistiche, SSD. Infatti, l’obbligo si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

Dunque, le ASD e le SSD non sono tenute a rispettare l’obbligo comunicativo qui in esame.

Con la riforma del Terzo settore e con l’entrata in vigore del Registro del terzo settore, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, possono scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate, Legge 398/1991,  oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del Terzo settore (vedi Codice del terzo settore). Si veda a tal fine la circolare n° 18/2018 dell’Agenzia delle entrate. Rimanendo sull’obbligo di comunicazione preventiva, anche per Enti del terzo settore, non c’è alcun obbligo di comunicazione preventiva. Laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale (Ispettorato del Lavoro, nota n°109 del 27 gennaio).