La mancanza della comunicazione preventiva di impiego di lavori autonomi occasionali,  in presenza di tutti gli altri indicatori prefissati per legge, potrebbe rappresentare variabile di applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Si è espresso in tal senso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, INL, con la nota n°856 pubblicate ieri.

La comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale

L’obbligo di comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale è una novità piuttosto recente.

Infatti, è stata introdotta in fase di conversione del D.L.

n. 146/2021 (vedi L. n. 215/2021), con una modifica al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. L’impiego di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, da parte del committente imprenditore, mediante SMS o posta elettronica. Sono ammesse altresì le ulteriori modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro intermittente.

Detto ciò, con la nota n° 573 del 28 marzo l’INL ha comunicato che già da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE.

Detto ciò, fino al 30 aprile 2022, è possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.

Difatti, ad oggi, siamo nel periodo transitorio.

Attenzione, dal 1° maggio 2022, l’applicazione telematica sarà l’unico canale ammesso assolvere all’obbligo. Dunque non saranno ritenute valide – e pertanto saranno sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail.

Soggetti esclusi

La comunicazione preventiva non è necessaria nei seguenti casi:

  • per gli Enti del terzo settore, tuttavia, laddove svolgano, seppur in via marginale, un’attività d’impresa, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale;
  • per le aziende di vendita diretta a domicilio;
  • in riferimento alle prestazioni rese dal procacciatore d’affari occasionale;
  • per le prestazioni di natura prettamente intellettuale (esempio: correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e i redattori di articoli e testi);
  • ecc.

Detto ciò, è lecito chiedersi se l’omessa comunicazione dell’impiego di lavoro autonomo occasionale possa rientrate nella variabili da considerare per le violazioni rientranti nel c.

d. lavoro nero.

Assenza di comunicazione preventiva. E’ lavoro nero

Nella nota n° 856/2022 citata in premessa , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro mette nero su bianco che la maxisanzione per lavoro nero risulta applicabile laddove:

  • sussistano gli indici di subordinazione e
  • mancano alcuni adempimenti che rendano nota la prestazione alla Pubblica Amministrazione.

Tra questi adempimenti rientrano il 770, la certificazione unica, il versamento delle ritenute di acconto, ecc, ma anche la nuova comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale.

Dunque, la mancanza di tale comunicazione, in presenza di tutti gli altri indicatori prefissati, potrebbe rappresentare variabile di applicazione della maxisanzione per lavoro nero.