Continuare a lavorare dopo la pensione. E’ questo il dubbio che affligge molti lavoratori, soprattutto autonomi e liberi professionisti, che maturano il diritto alla rendita pubblica dopo una certa età e non se la sentono di smettere di colpo di esercitare il mestiere che hanno svolto per tutta la vita.

Si pensi, ad esempio, a un medico che cessa l’attività al raggiungimento dei requisiti anagrafici per andare in pensione. A un insegnante, un ricercatore o a un giornalista che vuole continuare a mettere a disposizione della società le proprie conoscenze e l’esperienza acquisita.

Cosa dice in questi casi la legge? Si possono cumulare i redditi da pensione con quelli da lavoro?

Il cumulo della pensione coi redditi da lavoro

Ebbene, dal 1 gennaio 2009 è possibile cumulare liberamente i redditi da lavoro con quelli da pensione. A stabilirlo è la legge 133/2008, varata sotto il governo Berlusconi, che ha riformato la precedente normativa che impediva di fatto la non cumulabilità delle due prestazioni. Unica cosa da sapere, i redditi cumulati sono sempre e comunque soggetti a tassazione Irpef ordinaria.

Ciò vale sia per le pensioni ordinarie che per quelle anticipate, quindi per la generalità dei pensionati. Tuttavia esistono delle eccezioni che è opportuno ricordare per non ritrovarsi sorprese al momento del pensionamento. La legge prevede infatti la cumulabilità della rendita solo per i lavoratori la cui prestazione è liquidata col sistema retributivo e contributivo (misto). Per i contributivi puri, invece, esistono dei limiti anagrafici (almeno 60 anni di età anagrafica per le donne e 65 per gli uomini) e contributivi (almeno 40 anni di contribuzione). Oppure la combinazione di entrambi: almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica.

Particolari eccezioni sono previste per le pensioni ai superstiti. In presenza di redditi, il beneficiario subisce una riduzione dell’importo mensile della pensione. Oggi i tagli vanno dal 25% per redditi diversi dalla rendita superiori a 22 mila euro, fino al 50% per redditi superiori 37 mila euro.

Cifre che sono oggetto di adeguamento ogni anno.

La pensione con le Quote

Una delle eccezioni al cumulo dei redditi da lavoro con la rendita è rappresentata dalle pensioni liquidate con Quota 100, 102 e 103. In tutti questi casi il legislatore ha introdotto per questa tipologia di pensione il divieto di cumulo se si realizzano nell’arco dell’anno redditi da lavoro superiori a una certa soglia.

Più precisamente, è previsto il divieto di cumulo con il lavoro dipendente o autonomo. Unica eccezione è data dai redditi derivanti da lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro all’anno. Il divieto di cumulo non è per sempre, ma solo fino al raggiungimento dell’età pensionabile a 67 anni per la pensione di vecchiaia.

Qualora il pensionato realizzasse nel periodo transitori redditi da lavoro per i quali è prevista la non cumulabilità, l’Inps sospende l’erogazione della pensione ed eventualmente, in caso di accertamento d’ufficio, procede al recupero degli indebiti. Questo vale anche per i redditi prodotti all’estero.

Ape Sociale e assegno di invalidità

Altri casi di incumulabilità della pensione con redditi da lavoro sono previsti nel caso di Ape Sociale e per l’assegno ordinario di invalidità. Nel primo caso è prevista la cumulabilità con redditi da lavoro subordinato nel limite di 8.000 euro all’anno. Mentre se il lavoratore svolge attività autonoma o occasionale, il limite per mantenere la prestazione è di 4.800 euro all’anno.

Per gli invalidi, invece, l’assegno è cumulabile col reddito da lavoro, sia autonomo che occasionale, ma l’importo è soggetto a una riduzione del 25% se il reddito conseguito annualmente supera di 4 volte il trattamento minimo (563,74 euro al mese). Al di sopra di tale soglia, l’assegno si riduce del 50%.

Sia nel caso di Ape Sociale che per l’assegno ordinario di invalidità, il divieto di cumulo decade al raggiungimento dei requisiti per la pensione ordinaria.

Riassumendo…

  • Le pensioni ordinari e anticipate sono cumulabili coi redditi da lavoro.
  • Per i superstiti è prevista la riduzione della pensione in caso di redditi sopra determinate soglie.
  • Anche per gli invalidi è previsto il taglio della prestazione in caso di redditi da lavoro.
  • Le pensioni liquidate con Quota 100, 102 e 103 non sono cumulabili con redditi da lavoro.
  • Ape Sociale è cumulabile con redditi da lavoro fino a 8.000 euro.