La Legge 104, così com’è stata pensata, non presuppone distinzioni anagrafiche tra coloro che ne hanno diritto. Questo significa che, qualora fosse necessario, anche per i soggetti minorenni sarebbe possibile farvi ricorso.

Chiaramente, la questione andrebbe letta dalla prospettiva di coloro che si fanno carico, fiscalmente e legalmente, del minore in condizione di disabilità. Uno dei paradigmi sui quali è stata istituita, nel 1992, la legge in questione e che, negli ultimi anni, è stato potenziato affinché i cosiddetti caregiver fossero comunque in grado di conciliare la propria attività lavorativa con quella assistenziale svolta in ambito domestico.

Questo perché, alla luce dello stesso requisito anagrafico, per i soggetti al di sotto dei 18 anni non è previsto il calcolo dell’assistenza sulla base della riduzione della capacità lavorativa. In questo senso, i trattamenti riservati ai detentori di invalidità non maggiorenni sono differenziati, con eccezione fatta per l’indennità di accompagnamento, speculare a quella prevista per gli adulti.

Del resto, a norma di legge, anche la valutazione stessa dell’invalidità poggia su basi distinte, a seconda che il soggetto sia un bambino o un adulto. Nel secondo caso, infatti, l’inabilità al lavoro, o comunque la riduzione della propria capacità lavorativa, costituisce di per sé una condizione di svantaggio sociale. In relazione ai bambini, il metro è quello della capacità di apprendimento. A precisarlo è la stessa normativa vigente, secondo la quale i principi della Legge 104 si applicherebbero nel caso in cui il danno fisico, psichico o sensoriale vada a causare evidenti difficoltà di relazione. O, per l’appunto, di apprendimento in ambito domestico e scolastico. In queste circostanze, sarebbe evidente la condizione di svantaggio sociale. E, potenzialmente, di emarginazione.

Legge 104 applicata ai bambini: quali sono le forme di agevolazione previste

Il principio generale vale sia per gli adulti che per i minorenni. La Legge 104, per essere applicate nelle sue forme agevolative, prevede la presenza di una percentuale riconosciuta di invalidità.

Nella fattispecie dei bambini, al genitore o al tutore spetterà l’obbligo di ottenimento, da parte del pediatra o del medico di base, di un certificato medico attestante la patologia invalidante. A questo punto, sarà necessario presentare la domanda di riconoscimento prevista dalla Legge, sia in modo autonomo (tramite il portale dell’Inps) che coadiuvati da terzi.

Il paziente sarà in ogni caso tenuto a sottoporsi alla visita di accertamento da parte di un Commissione apposita dell’Istituto di previdenza sociale. Dal quale perverranno le informazioni relative a data e luogo. Al termine delle procedure di accertamento, sarà rilasciato un modulo attestante la patologia e il relativo grado di invalidità. I parametri saranno gli stessi applicati per gli adulti.

Quanto incide il grado di disabilità

Qualora il bambino fosse un disabile grave, saranno applicate delle forme di agevolazione ulteriori. In caso di disabilità più lievi, quindi senza connotazione di gravità (e senza necessità di assistenza continua), la Legge 104 prevede diritti quali spazi riservati per il posteggio dell’auto. E, anche, diritto all’integrazione scolastica e all’eventuale soggiorno per ricevere cure. In presenza di connotazione di gravità, invece, oltre a essere prevista un’assistenza di tipo permanente, la Legge attribuisce diritti anche ai genitori, come la fruizione dei permessi retribuiti o del congedo parentale.

Sarà inoltre garantito il diritto della scelta della sede di lavoro più vicina, qualora l’azienda possa concedere tale facoltà. Il congedo lavorativo, inoltre, potrà essere garantito in forma prolungata fino al compimento dei 3 anni del figlio. Spetterà, in alternativa, il permesso giornaliero retribuito pari a un’ora (su un orario di 6)  o due (se l’orario fosse superiore a sei ore). Dopo il terzo anno di vita, i permessi si attesteranno su tre giorni mensili in forma retribuita.

Riassumendo…

  • I principi della Legge 104 si applicano indistintamente, sia pure in forma generale, ad adulti e minori;
  • nel secondo caso, saranno i genitori a dover svolgere le pratiche di riconoscimento dell’invalidità del soggetto disabile;
  • al minore saranno riconosciuti i diritti all’integrazione sociale e all’apprendimento; ai genitori, agevolazioni in ambito sanitario e lavorativo.