Limiti uso del contante, per gli stranieri sale a 15 mila euro. La legge non è uguale per tutti

Dal 2020 l’utilizzo del contante è limitato a 2.000 euro, ma per gli stranieri sale a 15.000. Due pesi e due misure: italiani evasori e stranieri no?
5 anni fa
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Italia Paese di evasori fiscali? Da quando il governo ha lanciato la campagna contro l’evasione fiscale, sembra che ogni cittadino sia considerato evasore a prescindere, salvo prova contraria. Così lo si limita nell’utilizzo del contante costringendolo a pagare con carta di credito o bancomat per la gioia delle banche che guadagnano sulle commissioni.

Dal prossimo anno, poi, la soglia dell’utilizzo del contante si abbasserà a 2.000 euro e dal 2021 a 1.000 euro. Il che significa che se si vuole acquistare una bici che costa di più bisognerà farlo utilizzando strumenti di pagamento elettronici o tracciabili.

Il rivenditore si rifiuterà di accettare banconote, pena il rischio di essere citato per riciclaggio. Tutto ciò, però non vale per gli stranieri per i quali la legge prevede pagamenti illimitati in contanti fino a 15.000 euro.

Utilizzo del contante, per gli stranieri fino a 15.000 euro

Così, il cittadino tedesco o francese che vuole acquistare la stesa merce, potrà farlo in contanti spendendo fino a 15.000 euro. Paradossalmente potrebbe acquistare anche una moto o un’automobile perché la legge glielo consente. Quindi, delle due l’una: o la legge è sbagliata e discriminante e quindi va riformata o si fanno due pesi e due misure tacciando gli italiani per evasori fiscali a prescindere. Questo perché in Italia i legislatore pensa che limitando l’utilizzo del contante si combatta l’evasione fiscale. Sì, vero, ma solo in minima parte – osservano i consumatori – perché il grosso della fetta dei 100 e rotti miliardi di evasione fiscale nel Ben Paese è fatto da multinazionali, da grosse società italiane registrate in Lussemburgo o che hanno sede operativa in Olanda ma il centro dei propri affari in Italia.

Cosa dice la legge sull’utilizzo del contante

La deroga all’utilizzo del contante sopra i 3.000 euro (dal 2020 diventano 2.000)  disciplinata dall’ articolo 3 del decreto legge del 2 marzo 2012 n.16 e stabilisce appunto che per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo … effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante è elevato a 15 mila euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

  • all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
  • nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione.

Infine, il cedente deve provvedere ad «identificarsi» preventivamente inviando apposita comunicazione anche in via telematica, all’Agenzia delle Entrate in cui deve indicare anche il conto corrente che intende utilizzare.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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