Può un lavoratore essere licenziato per il proprio peso? Un dato di lavoro, finito il periodo di prova, può venire meno all’assunzione dando come motivazione una “inadeguata” forma fisica del dipendente?

Vediamo cosa dice la legge al riguardo e come la normativa è stata poi interpretata (e applicata) dalla Giurisprudenza.

Assunzione con periodo di prova: come funziona? Si può essere licenziati?

Ogni assunzione, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto dai CCNL, può prevedere un periodo di prova.

Durata e modalità di svolgimento dello stesso vengono spesso definiti dai contratti collettivi, che possono prevedere precise e diverse disposizioni (per esempio relativamente alla sicurezza) a seconda del settore lavorativo-professionale di riferimento.

Senza entrare nei dettagli di ogni contratto di categoria, generalmente il periodo di prova si conclude automaticamente. Non è prevista un’ulteriore comunicazione, poiché l’attività proseguirà senza interruzioni. Diverso, invece, è il caso di licenziamento o recesso da contratto, disciplinato dal codice civile.

Come stabilito dall’art. 2096 c.c.: “Salvo diversa disposizione, l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine”.

Quindi, come prevede la legge, si può essere licenziati durante il periodo di prova.

Licenziamento durante periodo di prova: serve una causa?

Contrariamente al licenziamento in costanza di lavoro (ovvero dopo che il lavoratore è stato assunto), la recessione dal contratto durante il periodo di prova non prevede giustificazioni. La “giusta causa” o il “giustificato motivo” oggettivo o soggettivo non sono richiesti.

Il datore di lavoro, infatti, può recedere sia durante che alla scadenza dello stesso.

Questo, ovviamente, non vuol dire che tutto è ammesso, semplicemente che non servono gravi inadempienze, illeciti o problemi di natura organizzativa o aziendale per non assumere il dipendente o la dipendente in prova.

Mancato superamento del periodo di prova: può basarsi sul peso del lavoratore?

Il mancato superamento del periodo di prova che basa il recesso sul peso del lavoratore, ad una prima valutazione, potrebbe essere considerato discriminatorio e, quindi, illegittimo.

Per fare chiarezza sulla questione, tuttavia, ci viene in aiuto la Giurisprudenza.

La sentenza

Per quanto riguarda i limiti del sindacato sul recesso datoriale la Corte costituzionale (sent. 22 dicembre 1980, n. 189) ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità degli artt. 2096, co. 3, c.c. e 10, I. n. 604 del 1966.

I giudici, in questo modo, hanno evidenziato l’obbligo delle parti “a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova”, introducendo un “un primo limite alla discrezionalità dell’imprenditore”, nel senso che la legittimità del licenziamento durante il periodo di prova può efficacemente essere contestato dal lavoratore “quando risulti che non è stata consentita, per la inadeguatezza della durata dell’esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato”.

In generale, quindi, “la discrezionalità dell’imprenditore si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, così che il lavoratore stesso il quale ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dell’esperimento nonché l’imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito ben può eccepirne e dedurne la nullità in sede giurisdizionale”.

Tuttavia, va anche ricordato che l’esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che va individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro.

In questo modo sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. n. 8934 del 2015; Cass. n. 17767 del 2009; Cass. n. 15960 del 2005).

Questo vuol dire, in sintesi, se la forma fisica del dipendente incide sulla capacità di svolgere il lavoro assegnato, allora è lecito il recesso da parte del datore di lavoro.