Salvo proroghe, mancano poco meno di 15 giorni alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno d’imposta 2019 (Modello IVA/2020). In realtà il termine ordinario di scadenza quest’anno era fissato al 30 aprile scorso, tuttavia, in applicazione della previsione normativa contenuta all’art. 62 del decreto Cura Italia, la scadenza è slittata alla fine di questo mese di giugno.

Al tal proposito si ricorda che, con quest’ultima disposizione, il legislatore, al fine di sostenere imprese e contribuenti nel periodo dell’emergenza sanitaria ed economica legata al Covid-19, ha fissato la sospensione degli adempimenti tributari ricadenti nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020, stabilendo che questi potranno essere eseguiti entro il 30 giugno prossimo senza applicazione di sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 11/E del 2020 ha confermato poi che rientra nella predetta sospensione, tra l’altro, anche l’invio del Modello IVA/2020.

Le conseguenze della proroga

Una prima conseguenza del nuovo termine di presentazione è lo slittamento anche della data entro la quale, in caso di mancata presentazione nel termine ordinario del modello dichiarativo, l’invio stesso del modello IVA si configura come “dichiarazione tardiva” e non come dichiarazione “omessa”. Infatti, i 90 giorni entro cui la dichiarazione è considerata “tardiva” inizieranno ora a decorrere dopo il 30 giugno e non dopo il 30 aprile. In altri termini, un Modello IVA/2020 sarà considerato “tardivo” e non “omesso”, se non trasmesso entro il 30 giugno ma inviato entro i 90 giorni successivi (28 settembre 2020).

Vista la vigente normativa fiscale, il 30 giugno, diventerà anche il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2019, ossia per le operazioni effettuate e fatture ricevute entro il 31 dicembre del 2019. Così come entro la fine di questo mese ci sarà la possibilità di emettere le note di variazione in diminuzione per le operazioni 2019.

In merito è sufficiente richiamare il Principio di diritto n. 5 del 13 febbraio 2020 in cui l’Agenzia delle Entrate ha affermato che al verificarsi di uno dei presupposti per l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, per effetto dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, contenuto nell’articolo 26 del medesimo decreto, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il predetto diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo.

La nota di variazione, emessa entro il suddetto termine, legittima l’emittente alla detrazione della relativa IVA, originariamente addebitata per rivalsa, ed obbliga il ricevente alla registrazione della stessa.