Il termine ordinario di presentazione del modello Redditi è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello per il quale si presenta la dichiarazione. In considerazione dell’emergenza covid-19, per il modello redditi 2020, periodo d’imposta 2019, il termine di presentazione è stato spostato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020. Da qui, è considerata comunque regolare la dichiarazione tardiva ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del 10 dicembre. Tale termine coincide con la data del 10 marzo prossimo.

Il modello Redditi 2020 al 10 dicembre

Il D.L. 157/2020, c.d Ristori quater, poi confluito insieme agli altri decreti Ristori, nella  Legge n°176/2020,  ha spostato dal 30 novembre al 10 dicembre la scadenza per la presentazione del modello Redditi 2020, periodo d’imposta 2019.

Con il modello redditi 2020 si dichiarano i redditi percepiti nel 2019. La proroga riguarda anche il 770 e la dichiarazione Irap.

Da qui, per i redditi 2019,  è considerata comunque regolare la dichiarazione tardiva ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del 10 dicembre. Tale termine coincide con la data del 10 marzo prossimo.

La dichiarazione dei redditi tardiva: si versa la sanzione

La presentazione di una dichiarazione dei redditi tardiva comporta il versamento di una sanzione. La sanzione è pari a 250 euro, ex art.1, comma 1 del d.Lgs 471/1997. La stessa può essere oggetto di ravvedimento, come da art.13 comma 1 lett. c) del D.Lgs 472/1997.

Infatti, la sanzione è ridotta:

ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Di conseguenza la sanzione da versare è pari a 25 euro.

Da qui, per regolarizzare la tardiva presentazione della dichiarazione rispetto alla data del 10 dicembre scorso:

  1. presento la dichiarazione dei redditi direttamente o tramite il mio intermediario entro il 10 marzo;
  2. verso la sanzione di 25 euro, in F24 codice tributo 8911, indicando l’anno 2020 come anno di riferimento delle violazione;
  3. effettuo gli eventuali omessi/carenti versamenti d’imposta.

Su tale ultimo punto, anche il tardivo o carente versamento del tributo può essere regolarizzato, versando le sanzioni in ravvedimento operoso. I versamenti si ravvedono considerando la data in cui sono regolarizzati rispetto alla loro scadenza originaria. Ad esempio se il 2° acconto andava versato entro il 30 novembre, proprio da tale data partirà il conteggio dei giorni per individuare la riduzione da applicare alla sanzione originaria. Le riduzioni applicabili sono elencate al già citato art.13 del D.Lgs 472/1997.

 

Superata la data del 10 marzo,  la dichiarazione seppur eventualmente presentata, è considerata omessa.

 

Infatti, come da art. 2 del DPR 322/1998,

sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute.

Dunque, la data del 10 marzo fa da spartiacque tra la dichiarazione tardiva e la dichiarazione omessa.