Quando scatta l’obbligo di restituzione della NASpI anticipata? L’INPS può richiedere indietro l’intero importo?

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge che prevede la restituzione della NASpI senza regolare la casistica in cui il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

Si tratta di una sentenza di particolare importanza che limita le preteste di restituzione dell’INPS. Siamo nell’ipotesi in cui il lavoratore che ha ottenuto la NASpi anticipata per la sua attività autonoma, decide di farsi assumere e di cessare prima la propria attività.

Infatti, se colui che ha preso la NASpI anticipata è assunto prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata erogandola in forma mensile, l’indennità deve essere restituita.

La Corte Costituzionale è intervenuta proprio su tale passaggio chiarendo quanto della NASpI erogata può effettivamente essere richiesta indietro dall’INPS.

La NASpI anticipata. Cos’è?

Quando si parla di NASpI anticipata si fa riferimento alla possibilità di richiedere la liquidazione della “disoccupazione” in unica soluzione.

Tale chance è legata all’intenzione del richiedente che ha perso il lavoro da dipendente di mettersi in proprio: avviando una nuova attività oppure dedicandosi interamente ad un’attività autonoma già iniziata nel periodo in cui era anche lavoratore dipendente.

In particolare, come riportato sul portale INPS i beneficiari della NASpI possono chiedere la liquidazione dell’indennità in un’unica soluzione se intendono:

  • avviare un’attività lavorativa autonoma;
  • avviare un’impresa individuale;
  • sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
  • sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (articolo 8, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

La  NASpI può essere richiesta online attraverso il servizio dedicato oppure tramite Contact center, enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

La domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente, poi cessato la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI. Dunque entro 30 giorni dalla data iniziale con cui è stata chiesta la NASPI dopo la perdita del rapporto di lavoro.

Chi prende la NASpI anticipata non ha diritto alla contribuzione figurativa.

A ogni modo, la NASpI può essere presa tutta insieme e in unica soluzione.

NASpI anticipata. Secondo la Corte Costituzionale questi soggetti dovranno restituirla (sentenza n°90/2024)

L’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, regola le ipotesi di restituzione della NASpI anticipata.

Ebbene, se colui che ha perso l’indennità si fa assumere prima della scadenza del periodo per il quale la NASpI corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile, l’indennità va restituita.

Da questa fattispecie è escluso il caso del rapporto di lavoro frutto della sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

La Corte Costituzionale con la sentenza n° 90 pubblicata in data 20 maggio si è espressa proprio sulla legittimità costituzionale della norma che regola la restituzione della NASpI.

La norma è contro la Costituzione?

Ebbene, La Corte costituzionale (sentenza n. 90) ha dichiarato l’illegittimità della citata norma nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato. Illegittimità ravvisabile quando il lavoratore non possa proseguire, per causa a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

Nel caso di specie l’INPS aveva erogato la NASpI in via anticipata quale incentivo all’autoimprenditorialità a un lavoratore che aveva perso il posto di lavoro perché intraprendesse un’attività di esercizio di ristoro (un bar). Successivamente l’Istituto gli aveva richiesto l’integrale restituzione di tale incentivo. Perché il lavoratore aveva cessato di esercitare l’attività imprenditoriale a causa delle restrizioni per il COVID e aveva trovato un’occupazione come lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ciò accade quando la cessazione avviene prima che termini il periodo per il quale la NASpI è accordata.

Da qui la richiesta di restituzione da parte dell’INPS.

Si veda il comunicato stampa sulla sentenza restituzione NASpI.

La sentenza della Corte Costituzionale

Secondo la Corte costituzionale la richiesta di integrale restituzione della NASpI è:

  • contro il principio di proporzionalità e ragionevolezza;
  • contro il diritto al lavoro, di cui agli articoli 3 e 4 della Costituzione.

Ciò se l’attività imprenditoriale non è proseguita per «impossibilità sopravvenuta o insuperabile oggettiva difficoltà». Come nel caso delle restrizioni per il COVID.

Né si può mettere in discussione che la finalità antielusiva perseguita dalla legge sia stata rispettata. Infatti, nel caso di specie l’attività si è svolta per un periodo piuttosto significativo. Dunque l’intento del lavoratore non è stato quello di aprire e chiudere l’attività solo per prendere l’indennità tutta in anticipo.

Nei fatti  si deve tenere conto che la cessazione dell’attività “finanziata” con la NASpI sia dovuta a cause non imputabili al lavoratore.

La Corte Costituzionale dunque ritiene che è sì legittima la restituzione della NASpi ma non per il totale già erogato. La restituzione si effettua solo per la parte corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità NASpI.

Solo con riferimento a tale periodo la NASpI risulta priva di causa e quindi indebita.

Riassumendo…

  • In ipotesi di cessazione dell’attività autonoma non sempre la NASpI si restituisce per intero;
  • se ci sono delle ipotesi di impossibilità sopravvenuta o insuperabile oggettiva difficoltà la restituzione è solo parziale;
  • il rischio di impresa non rientrare tra queste ipotesi;
  • le restrizioni Covid legittimano invece la restituzione parziale e non intera della NASpI anticipata.
  • la restituzione deve essere effettuata solo per la parte corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità NASpI.