Requisito per prendere l’indennità NASPI, come noto, è trovarsi nello stato di “disoccupato”. Ma a volte non basta. È necessario che il lavoro sia perso “involontariamente”. Quindi, dietro licenziamento da parte dell’azienda.

In linea generale, invece, non spetta la NASPI se il lavoro è stato perso per dimissioni volontarie da parte del lavoratore. Per averla bisogna fare domanda all’INPS ed è richiesto avere 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Ma se un soggetto prende la NASPI e poi apre partita IVA ma guadagna poco conserva lo stato di disoccupato? Oppure un lavoratore dipendente che viene licenziato e che ha anche partita IVA può essere considerato comunque disoccupato e, quindi, fare la domanda per la NASPI?

Quando si prende la disoccupazione anche per dimissioni

Come detto, ha diritto a percepire la NASPI il lavoratore dipendente che perde involontariamente il lavoro.

Ad ogni modo, è prevista possibilità di avere la NASPI senza licenziamento, nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
  • risoluzione consensuale avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più.

NASPI: disoccupato anche con partita IVA

Se il lavoratore dipendente perde il lavoro per uno dei predetti motivi, ed ha anche partita IVA, questi conserva lo stato di disoccupato e, quindi, può avere la NASPI. Ciò, tuttavia, solo laddove il reddito che deriva dalla sua attività di lavoro autonomo non supera una certa soglia.

In dettaglio, è previsto che si ha diritto alla NASPI quando l’attività svolta in forma autonoma (partita IVA) genera un reddito annuo non superiore a 5.500 euro.

In tal caso, comunque, l’indennità è ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. A tal fine, il soggetto beneficiario deve comunicare all’INPS il reddito annuo presunto (Modello NASPI-Com).

Se dalla partita IVA deriva un reddito annuo superiore a 5.500 euro, lo stato di disoccupazione si perde. E, quindi, l’ex lavoratore dipendente non ha diritto a percepire la NASPI.

Riassumendo…

  • ha diritto alla NASPI il lavoratore dipendente che perde involontariamente il lavoro
  • per l’ex lavoratore dipendente la partita IVA fa conservare lo stato di disoccupata solo se il reddito dell’attività non supera 5.500 euro annui
  • se il reddito da partita IVA supera 5.500 euro, la condizione di disoccupato è perso ed è persa anche la NASPI.