Stage e tirocini formativi oggigiorno sono uno strumento molto diffuso e molto utilizzato da diverse aziende e da diversi giovani. Si tratta sostanzialmente di quei giovani che, prima di concludere il ciclo di studi, sfruttano l’occasione di entrare nel mondo del lavoro svolgendo dietro retribuzione questo tirocinio. Un’autentica anticamera all’ingresso vero e proprio nel mondo del lavoro. Ma si tratta di una vera e propria attività lavorativa?

La domanda sorge spontanea soprattutto per quanti si chiedono se al termine del tirocinio possono avere diritto, come capita a chi perde il posto di lavoro in maniera involontaria, all’indennità di disoccupazione dell’INPS.

È il caso per esempio di un nostro giovane lettore che ci chiede proprio questo, e cioè se appena terminerà il tirocinio che sta svolgendo adesso, può avere diritto all’indennità.

“Buonasera, mi chiamo Davide e sono un giovane studente universitario che dovrebbe completare il ciclo di studi nel 2024. Quest’anno ho accettato di svolgere uno stage in un’azienda del settore privato e mi vengono riconosciuti 580 euro al mese. Una cifra bassa come è evidente, ma che mi fa comodo. Alla pari del tirocinio stesso perché considero questa esperienza come un primo passo per entrare nel mondo del lavoro un domani. Mi chiedevo però che diritti ho come tirocinante, e cosa potrò sfruttare dopo lo stage. Per esempio, la Naspi è qualcosa che posso prendere?”

Naspi: si può prendere dopo il tirocinio formativo retribuito? Ecco le regole

Come si legge sul sito del Ministero del Lavoro, cioè su “lavoro.gov.it”, per definizione il tirocinio formativo è “un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro”. È un periodo di formazione quindi che riguarda soprattutto i giovani che puntano ad essere inseriti nuovamente e la prima volta nel mondo del lavoro.

Ciò che va sottolineato però è che nell’ultima parte della definizione riportata sul sito prima citato c’è il fatto che non si configura come un rapporto di lavoro. Significa che il tirocinio formativo, anche se retribuito ed anche se è coperto da versamenti all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro, non prevede contribuzione previdenziale e assistenziale all’INPS. In altri termini, significa che il quesito del nostro lettore relativamente alla Naspi non può essere che negativo come risposta. In pratica, con il tirocinio formativo niente Naspi per il diretto interessato.

La Naspi funziona in un modo che taglia fuori chi esce dagli stage

In genere il tirocinio formativo è a termine e quindi ha una data di scadenza proprio perché non è un rapporto di lavoro a tutti gli effetti. Anche se c’è una perdita della retribuzione dovuta all’interruzione del tirocinio stesso, tale perdita non dà diritto a chi si trova così, a essere indennizzato dalla Naspi. Una situazione che effettivamente può essere considerata anomala visto l’elevato numero di giovani che sono interessati a questi stage. Perché oggigiorno sono molte le aziende del settore pubblico e del settore privato che ricorrono ai tirocini.

Prendendo a piene mani i giovani che si trovano in prossimità della conclusione della loro ciclo di studio. La conferma del fatto che non è un rapporto di lavoro vero e proprio è che in genere il tirocinio viene avviato da un Ente. E può essere anche l’Università presso cui il giovane studente e futuro lavoratore, studia. L’Università quindi può avviare un tirocinio formativo  insieme alle aziende che hanno dato la loro adesione al progetto. Aziende che saranno quelle dove i giovani tirocinanti svolgeranno lo stage.

La Naspi non spetta, vietato scambiare il tirocinio per l’apprendistato

Ma è anche il meccanismo di funzionamento della Naspi che taglia fuori questi giovani dalla possibilità di fruire nell’indennità.

Infatti la Naspi viene erogata a chi perde involontariamente il posto di lavoro. Quindi niente Naspi a chi si licenzia per esempio perché da le dimissioni volontarie, a meno che non siano scaturite da una giusta causa. Niente Naspi, come lo sottolinea l’INPS sul suo portale istituzionale, per i lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, agli agricoli per cui esiste la disoccupazione agricola e ai collaboratori per cui c’è la DIS.COLL.

Ma niente Naspi anche a chi proviene da un contratto di tirocinio formativo e stage, come già detto. E anche se molti pensano il contrario confondendo il tirocinio con l’apprendistato. Perché l’INPS è chiaro quando inserisce dentro l’apprendista come potenziale soggetto beneficiario della Naspi. Sempre per il Ministero del Lavoro infatti, l’apprendistato è “un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile”. Evidente che possono sembrare due cose simili, ma come natura non lo sono.