Non solo obbligo per il superbonus a 10 anni. La detrazione diventerà decennale anche per altri due importanti bonus edilizi. Ci riferiamo al bonus barriere architettoniche 75% e al sismabonus ordinario.

Il superbonus, ricordiamo, nasce come detrazione fiscale da spalmare i 5 quote annuali di pari importo, ovvero 4 quote annuali di pari importo per spese sostenute dal 2022. Il bonus barriere architettoniche, invece, come sgravio fiscale da spalmare in 5 quote annuali di pari importo. Anche il sismabonus è in 5 quote annuali di pari importo.

Per i predetti bonus prevista anche la possibilità di optare per cessione del credito o sconto in fattura.

Il credito acquisito dal cessionario o quello derivante dallo sconto in fattura può essere ceduto a terzi oppure utilizzato in compensazione in quote annuali pari allo stesso numero di quote della detrazione fiscale.

Superbonus e non solo: passa l’obbligo a 10 anni

Limitatamente alle spese sostenute nel 2022 è stata prevista la possibilità di optare per il superbonus a 10 anni (invece che le ordinarie 5/4 quote). Si tratta di una mera facoltà.

Ora, in fase di conversione in legge del DL n. 39/2024, pochi giorni fa, è stato approvato un emendamento che cambia le carte in tavola. Si introduce l’obbligo, per le spese sostenute dal 2024, di spalmare il superbonus in 10 quote annuali, in luogo delle ordinarie 5/4 quote.

L’obbligo viene esteso anche ad altri bonus edilizi. In particolare, al bonus barriere architettoniche e al sismabonus. Sempre, limitatamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Da evidenziare che, la novità per divenire definitiva dovrà approdare in Gazzetta Ufficiale, una volta chiuso l’iter di conversione in legge del DL n. 39/2024.

Stop alla cessione delle quote residue

La novità sull’obbligo dei predetti bonus edilizi a 10 anni, tuttavia, non inciderà sull’utilizzo in compensazione del cessionario in merito al credito derivante dall’operazione di cessione credito o sconto in fattura.

Per loro, l’utilizzo, potrà continuare ad avvenire nelle ordinarie 4 quote annuali di pari importo se trattasi di superbonus.

Ovvero in 5 quote annuali di pari importo, se trattasi di bonus barriere 75% e sismabonus.

Se trattasi di cessionario qualificato (ossia banche, imprese assicurazioni, intermediari finanziari), per le quote utilizzabili dal 2025, la compensazione potrà farsi in 6 quote annuali di pari importo con riferimento alle comunicazioni di cessione o sconto fatte all’Agenzia Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022.

Altra novità importante in arrivo è che per i bonus edilizi in commento e non solo, non sarà più prevista la possibilità di cedere le quote di detrazione residue non ancora utilizzate in dichiarazione redditi.

Questa ulteriore novità entrerebbe in vigore dalla data di conversione in legge del DL n. 39/2024.

Riassumendo…

  • Approvato l’emendamento in fase di conversione in legge del DL n. 39/2024 che introduce obbligo di utilizzo di alcuni bonus edilizi in 10 anni (invece che le ordinarie 5/4 quote)
  • si tratta del superbonus, bonus barriere architettoniche 75% e sismabonus
  • l’obbligo non riguarda l’utilizzo del credito derivante da operazione di cessione credito o sconto in fattura
  • dalle quote utilizzabili dal 2025, l’utilizzo del credito deve avvenire in 6 quote con riferimento alle opzioni di cessione e sconto in fattura comunicate a partire dal 1° maggio 2022
  • dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 39/2024, per tutti i bonus edilizi, non sarà più possibile optare per cessione credito con riferimento alle quote residue di detrazione non ancora utilizzate
  • le novità qui esposte troveranno conferma solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL n. 39/2024.