Dopo il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, che ha profondamente modificato il superbonus, anche la Legge di bilancio 2023 rivede alcune scadenze rispetto ai lavori condominiali; l’intervento della Legge di bilancio non è del tutto positivo in quanto da un lato allunga il termine di presentazione della CILAS ma anticipa quello per la delibera assembleare di approvazione dei lavori.

Detto ciò, considerato il nuovo intervento della Legge di bilancio 2023, pare utile fare una sintesi delle scadenze superbonus. Non solo rispetto ai lavori su immobili condominiali ma anche su quelli di altro tipo.

Ad esempio, quelli unifamiliari. Come vedremo, si tratta di proroghe con molti paletti, in alcuni casi molto stringenti.

Il superbonus. Le scadenze per le case unifamiliari

Per i lavori su edifici unifamiliari, il superbonus 2023 scende dal 110% al 90%.

I contribuenti avranno diritto all’agevolazione solo se:

  • titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);
  • se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
  • titolari di un reddito di riferimento rapportato a uno specifico quoziente familiare, non superiore a 15.000 euro.

Ad esempio, non potrà sfruttare il superbonus il familiare convivente o colui che è in affitto e vorrebbe ristrutturare l’immobile.

In alcuni casi, è ancora possibile prendere il 110 pieno anche sugli immobili unifamiliari. Infatti, per i lavori su edifici unifamiliari, comprese le villette a schiera (unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari: funzionalmente indipendenti e chedispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno), si prenderà il 110 pieno, anche per le spese 2023,  solo se la CILAS è stata presentata entro la data del 25 novembre; Infine, possono sfruttare il 110 pieno per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, i proprietari di edifici e villette unifamiliari con lavori che hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 30, SAL 30%, per cento entro il 30 settembre 2022.

Per i lavori di demolizione e di ricostruzione entro il 25 novembre deve risultare presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Si tratta di lavori che non sono fatti in CILAS.

Le scadenze per i condomini

Per i lavori condominiali, il decreto Aiuti-quater ha anticipato la rimodulazione delle aliquote agevolative.

Le scadenze e le aliquote superbonus saranno le seguenti: 90% per le spese 2023 (non più al 110), 70% per le spese sostenute nell’anno 2024; 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Le stesse scadenze e percentuali valgono rispetto ai lavori effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (si pensi a un palazzo con 4 appartamenti di un unico proprietario), anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Detto ciò, per i lavori condominiali i contribuenti potranno beneficiare del 110 pieno se:

  • la CILAS  è stata presentata entro il 25 novembre e
  • la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori adottata in data antecedente al 25 novembre 2022

Per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, varrà il 110 pieno solo per i lavori rispetto ai quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la CILAS (comunicazione di inizio lavori asseverata).

Attenzione, la Legge di bilancio 2023, ora approdata in Senato, il testo rimarrà blindato, dispone che si prenderà il 110 pieno e non il 90% anche (oltre a quanto detto finora) con:

  • CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • delibera assembleare entro il 18 novembre 2022.

Le scadenze per le ONLUS

Per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale rileva sempre la CILAS entro il 25 novembre. Dunque, sì al superbonus al 110% con CILAS entro il 25 novembre.

Il superbonus 2023 è confermato al 110% fino al 2025 per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.