Il D. Lgs. n. 87/2024 contiene la riforma del sistema sanzionatorio tributario italiano. Tra le novità alcune interessano le sanzioni applicabili per l’omessa dichiarazione redditi. La decorrenza delle nuove sanzioni parte dal 1° settembre 2024 senza applicazione del c.d. favor rei.

Quindi, alle violazioni commesse prima di detta data si applicano le sanzioni precedenti. Mentre, per quelle commesse dopo si applicherà il nuovo sistema sanzionatorio.

Differenza tra tardiva e omessa dichiarazione redditi

In primis occorre ricordare quando la dichiarazione redditi si considera omessa.

Non è omessa ma “tardiva” la dichiarazione redditi non presentata nei termini ordinari ma entro i 90 giorni successivi. In tal caso, il contribuente, può rimediare spontaneamente versando una sanzione pari a 1/10 del minimo previsto per l’omissione dichiarativa. Il codice tributo per detto versamento è 8911.

È omessa, invece, la dichiarazione redditi non presentata nei termini ordinari e nemmeno entro i 90 giorni successivi. In tal caso il contribuente non potrà più rimediare spontaneamente alla violazione ma dovrà solo aspettare che l’Agenzia Entrate irroghi la sanzione piena prevista dall’art. 1 comma 1 D. Lgs. n. 471/1997.

Come anticipato il D. Lgs. n. 87/2024 interviene con delle modifiche anche sulle sanzioni applicabili in caso di omessa dichiarazione. Quindi, interviene, proprio sul menzionato art. 1 comma 1 D. Lgs. n. 471/1997.

Il sistema sanzionatorio in vigore fino al 31 agosto 2024

Andando nel dettaglio, nella versione in vigore fino al 31 agosto 2024, il citato art. 1 comma 1, prevede che la sanzione applicabile per omessa dichiarazione redditi la sanzione applicabile è:

  • dal 120% al 240% delle imposte dovute, con minimo di 250 euro;
  • da 250 euro a 1.000 euro se non sono dovute imposte, con possibilità di aumento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
  • dal 60% al 120% delle imposte dovute, con minimo di 200 euro se la dichiarazione è presentata entro il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, prima di una qualsiasi attività di accertamento di cui si abbia formale conoscenza.

Ne consegue che se la dichiarazione è tardiva, essendo la sanzione da versare spontaneamente pari a 1/10 del minimo, ossia 1/10 di 250 euro, l’importo da pagare con codice tributo 8911 è 25 euro.

Omessa dichiarazione redditi: nuove sanzioni dal 1° settembre 2024

Con decorrenza 1° settembre 2024, la sanzione per omessa dichiarazione redditi cambia volto. Il D. Lgs. n. 87/2024 fornisce una nuova formulazione al comma 1 art. 1 D. Lgs. n. 471/1997. In base a detta nuova formulazione, la sanzione applicabile per omessa dichiarazione redditi è:

  • 120% delle imposte dovute, con minimo di 250 euro;
  • da 250 euro a 1.000 euro se non sono dovute imposte, con possibilità di raddoppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
  • 75% delle imposte dovute se la dichiarazione è presentata oltre 90 giorni ed entro il termine “di prescrizione” ex art. 43, Dpr 600/73, prima di un’attività di accertamento di cui il contribuente abbia formale conoscenza. Si applica la sanzione da 250 euro a 1.000 euro se non sono dovute imposte, con raddoppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Cò che non cambia è la sanzione per la dichiarazione redditi tardiva che resta 1/10 del minimo. Essendo, quindi, il minimo previsto ancora pari a 250 euro, la sanzione da pagare con codice tributo 8911 rimane 25 euro.

Le novità, come detto decorrono dal 1° settembre 2024, senza favore rei. Questo significa che per l’omessa Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023), troveranno applicazione le nuove sanzioni. Mentre per l’omessa Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) e precedenti troveranno applicazione le precedenti sanzioni.

Riassumendo…