Sono certa di rispettare i requisiti richiesti per andare in pensione anticipata con Opzione Donna 2023, tuttavia, pochi giorni ho avuto un’amara sorpresa. Il mio consulente mi ha comunicato che, avendo optato per la riduzione contributiva Inps riservata ai contribuenti in regime forfettario” e non avendo versato per due anni contributi Inps sufficienti a coprire la contribuzione dovuta entro il dovuta minimale reddituale, non ho maturato l’anzianità contributiva richiesta per legge. Quanto detto dal mio consulente corrisponde al vero?

Cerchiamo di capire perché la riduzione contributiva può avere impatti negativi sulla pensione opzione donna 2023.

Opzione Donna. Le recenti novità nella Legge di bilancio 2023

Partiamo dai requisiti necessari per sfruttare Opzione Donna nel 2023.

In particolare, dopo l’intervento della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 (il comma 292, aggiunge, dopo il comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-bis):

Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni (..).

Inoltre, deve essere rispettato, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

  • assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
  • avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  • essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 96.

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito evidenziato in premessa.

Riduzione contributiva Inps regime forfettario e Opzione Donna. Quali intrecci?

La norma che disciplina il regime forfetario e nello specifico la riduzione contributiva, comma 77 della Legge n°190/2014, prevede espressamente che: ai fini dell’accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ciò comporta che, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Da qui, come ben riportato nella circolare n°29/2015:

il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo. Riferito sia al minimale di reddito che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Nel caso in cui l’importo risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, saranno accreditati un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Dunque, per vedersi accreditati i 12 mesi di contribuzione, è necessario versare una somma pari all’importo della contribuzione totale dovuta sul minimale.

Nel caso di cui al quesito, non risultano versati per due anni contributi sufficienti a coprire la contribuzione dovuta entro il minimale reddituale. Dunque, potrebbe essere proprio questa la ragione del mancato raggiungimento dei requisiti richiesti per opzione donna 2023.