L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n°6/2023,  ha approvato i codici tributo che i contribuenti devono utilizzare per pagare le somme dovute ai fini della c.d. pace fiscale. Quando parliamo di pace fiscale, facciano riferimento all’insieme di misure approvate dal Governo per mettere il contribuente nella condizione di poter chiudere i propri debito con il Fisco e con le altri amministrazioni, versando delle sanzioni ridotte; anche la rottamazione-quater rientra nella pace fiscale. Ma, per tale tipo di sanatoria, non è necessario alcun codice tributo, posto che l’Agenzia delle entrate-riscossione invierà i bollettini di pagamento.

Detto ciò, vediamo quali codici tributo dovranno essere utilizzarti per mettersi al posto con il Fisco.

La pace fiscale nella Legge di bilancio 2023

Sanatoria delle irregolarità formali, Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, definizione agevolata delle controversie tributarie e regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Sono tutte misure rientranti nella c.d. pace fiscale.

La risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023, ha istituito i codici tributo per effettuare i versamenti e mettersi al posto con il Fisco.

Pace fiscale. I codici tributo dell’Agenzia delle entrate

Partiamo con la sanatoria delle irregolarità formali.

Ebbene, per versare il dovuto tramite F24, la risoluzione  ha istituito il codice tributo: “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

In sede di compilazione del modello, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta nell’anno solare a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nello stesso campo è indicato l’anno solare delle violazioni.

Inoltre, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

Attenzione però, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

Ravvedimento speciale

Per il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione, ai fini del ravvedimento speciale, sono stati istituiti diversi codici tributo. Si specifica che i tributi dovuti per effetto della regolarizzazione di cui trattasi, sono versati indicando nel modello F24 i vecchi codici tributo ordinari da autoliquidazione.

Ad esempio, per il versamento dell’Irpef (vedi ad esempio dichiarazione infedele),  la sanzione dovrà essere versata utilizzando il codice tributo TF 45, sezione Erario. Per il versamento dell’imposta, se ad esempio trattasi di saldo, si utilizza il vecchio codice tributo 4001.

Circa la compilazione, i codici tributo sono esposti nelle sezioni del modello F24 indicate nella tabella precedente, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

Inoltre, in caso di versamento in forma rateale, i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” o “rateazione/mese rif.” sono valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0108”, nel caso di pagamento della prima di otto rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nei suddetti campi va indicato il valore “0101”.

Detto ciò, la risoluzione fornisce un’ulteriore tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, in cui sono riportati i codici già esistenti da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione.

Definizione agevolata controversie tributarie

Anche la definizione agevolata delle controversie tributarie ottiene i codici tributo.

Ad esempio, andrà utilizzato il codice tributo TF20, se la controversia riguarda l’IVA. TF 22 per il versamento delle sanzioni.

Il campo “codice ufficio” è valorizzato con il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio.

Detto ciò,  tali codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate” e nella “Tabella dei codici degli Uffici Provinciali – Territorio (U.P.T.) da utilizzare nel modello F24”, pubblicate sul sito delle Entrate.

Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Attenzione, tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 – Codici catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta o l’anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia.

Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “Contribuente” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).

Detto ciò, per gli altri codici tributo si rimanda alla risoluzione in commento.