Periodicamente l’Agenzia delle Entrate aggiorna l’elenco dei Paesi black list e white list. Si tratta di quegli Stati con i quali non è in atto lo scambio di informazioni fiscali e, viceversa, quelli con i quali vi è reciproco scambio di dati. Nell’era digitale, questa attività è diventata semplice e veloce.
Negli ultimi anni la lista dei Paesi che non cooperano con l’Italia e l’Unione Europea si è notevolmente ridotto rispetto al passato al punto che ormai sono rimasti pochi i Paesi che non adottano più scambi automatici di informazioni fiscali.
Elenco Paesi black list dell’Unione Europea
Orbane, quali sono a oggi gli stati a fiscalità privilegiata, i così detti paradisi fiscali? L’ultimo aggiornamento da parte dell’Unione Europea del 14 novembre 2019 individua otto Paesi con i quali ancora non sono stati stipulati accordi di scambio di informazioni fiscali e quindi rimangono ancora esclusi dall’elenco dei Paesi white list. Questi sono:
- Samoa americane;
- Figi;
- Guam;
- Oman;
- Samoa;
- Trinidad e Tobago;
- Isole Vergini degli Stati Uniti;
- Vanuatu.
Cosa significa questo? In pratica poco e nulla, poiché la regolamentazione dell’attività commerciale e fiscale di società e imprese che fanno affari con questi Paesi è demandata ai singoli membri della Ue. Per l’Italia, fino al 2017 vi era l’obbliga per i titolari di partita iva di inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, ma poi questo obbligo è stato abolito e oggi l’elenco dei Paesi white list ha perso ogni validità ai fini della deducibilità dei costi derivanti dalle transazioni con i Paesi considerati Paradisi Fiscali. Anche perchè, tutte le attività commerciali con i Paesi black list sono soggette ordinaria tassazione come per i Paesi white list.
Elenco Paesi black list dell’Italia
Anche l’Agenzia delle Entrate fornisce un elenco dei Paesi black list che è differente rispetto a quello dell’Unione Europea, ma che non è piuù nemmeno stata aggiornata dal 2016. Questi Paesi sono: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti, Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark, Seychelles, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Alcuni di questi Paesi, pur avendo un regime fiscale privilegiato, sono aperti allo scambio di informazioni con l’Italia attraverso la stipula di apposite convenzioni. Pertanto l’appartenenza alla “lista nera”, peraltro non aggiornata da più di tre anni e non coincidente con quella della Ue, lascia il tempo che trova relativamente allo scambio di informazioni fiscali.
Altri Paesi black list dell’Italia
Stando poi all’articolo 2 del DM del 23 gennaio 2002, esistono altri Paesi inseriti nella black list dell’Italia, ma per i quali sono dispensate alcune specifiche attività e per i quali si parla di grey list o lista grigia. Questi Paesi sono:
- Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;
- Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
- Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
- Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
- Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;
- Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.